Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4447 del 28 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di appalti pubblici, la nuova disciplina processuale introdotta dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di provvedimento di ammissione o di esclusione dalla gara fondato su presupposti diversi da quelli soggettivi, come a seguito di ammissione o estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis. In tali ipotesi si applica il rito ordinario di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, il che significa che, in relazione all'ammissione dell'offerta degli altri concorrenti, la relativa questione dovrą essere oggetto di censura unitamente all'impugnazione dell'aggiudicazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.