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Articolo 135 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Onere della prova

Dispositivo dell'art. 135 Codice del consumo

1. (1)Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 135 Codice del consumo

La norma in esame, dapprima contenente la “tutela in base ad altre disposizioni” adesso si occupa dell’onere della prova.
Viene sancita la presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno da quel momento (prima della modifica il termine era di 6 mesi), e ciò vale anche per i beni digitali.

Per i beni con elementi digitali, per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un determinato periodo di tempo, spetta al venditore l'onere di provare, per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro quel termine, che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme.

La norma contiene anche un rinvio al secondo comma dell’art. 133 del codice consumo, in forza del quale il venditore viene considerato responsabile per il difetto di conformità entro due anni o più di due anni a seconda della durata della fornitura continuativa del prodotto o servizio digitale oggetto della vendita.

La giurisprudenza si è posta il problema del corretto coordinamento tra la disciplina codicistica e quella dettata dal codice del consumo in tema, appunto, di onere probatorio.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica.”
Ciò va inteso nel senso che per i difetti di conformità che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, i quali si devono presumere già sussistenti a tale data, sia onere del consumatore allegare soltanto la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, invece, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 del c.c..

Si ritiene, infine, necessario precisare che la presunzione prevista dalla norma in esame si riferisce soltanto al momento di manifestazione del difetto di conformità e non anche alla sussistenza dello stesso: il consumatore, quindi, viene esonerato dall’onere di provare che i difetti di conformità che si manifestano entro l’arco temporale coperto dalla presunzione fossero presenti al momento della consegna, ma è comunque tenuto a dimostrare l’esistenza attuale del difetto e il suo manifestarsi entro il termine di durata della responsabilità del venditore per ribaltare su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria, ovverosia dimostrare che quando il consumatore è entrato in possesso del bene questo era conforme al contratto e che il difetto è intervenuto successivamente per una causa non imputabile al professionista medesimo.

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