1. (1)Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127 quater, 127 quinquies e 127 sexies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127 quater, 127 quinquies e 127 sexies.






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