1. (1)I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato II-novies al presente codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.
2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.
3. In deroga al comma 2, quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49 bis, 50 e 51, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.
4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:
- a) l'identità del riparatore;
- b) l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;
- c) il bene da riparare;
- d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;
- e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;
- f) il tempo necessario per completare la riparazione;
- g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;
- h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;
- i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;
- l) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;
- m) se del caso, informazioni supplementari.
5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.
6. Se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 18 a 27 del presente codice e dall'articolo 1469 bis del codice civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica.
7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti:
- a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e 49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- d) le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g), del presente codice.






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