1. (1)Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il fabbricante può affidare la riparazione ad un soggetto terzo.
2. La riparazione di cui al comma 1 è effettuata alle condizioni seguenti:
- a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
- b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore;
- c) il fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire;
- d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.
3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi la riparazione.
4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.
5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies.
6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell'Unione europea e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato IIdecies né le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.
8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione stabilito dal presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.






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