1. (1)Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, è nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Il riparatore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.






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