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Articolo 127 sexies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 22/10/2026]

Informazioni sull'obbligo di riparazione

Dispositivo dell'art. 127 sexies Codice del consumo

1. (1)Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127 quinquies, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176.

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