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Articolo 123 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Danno risarcibile

Dispositivo dell'art. 123 Codice del consumo

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

  1. a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  2. b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Spiegazione dell'art. 123 Codice del consumo

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, la risarcibilità dei danni causati da responsabilità del produttore è limitata soltanto a due fattispecie:
a) Danni cagionati da morte o lesioni personali: si prevede soltanto la risarcibilità del danno biologico inteso come lesione dell’integrità psico fisica di un soggetto, ma non del danno morale, a cui si riferisce l’art. 2059 del c.c..
Con riferimento ai danni alla persona, si è ritenuto che il risarcimento possa essere chiesto anche se il prodotto è stato utilizzato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa del danneggiato e non necessariamente in ambiente domestico (ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità del produttore in caso di danni subiti da un giardiniere per il cedimento di due piloni della scala utilizzata durante l’esercizio della sua attività lavorativa).

b) Danni conseguenti alla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e principalmente usata dal danneggiato, purchè il danno ecceda la somma di euro 387,00 (scopo di tale limitazione è quello di limitare il numero di potenziali liti).

Il Tribunale di Firenze, Sez. III, con sentenza n. 973/2014 ha affermato che la responsabilità del produttore nel danneggiamento della cosa oggetto di richiesta risarcitoria si presenta quale forma di responsabilità speciale, in quanto necessita della presenza di un elemento oggettivo (rappresentato dall’uso privato e non professionale della cosa danneggiata) e di un elemento soggettivo (in considerazione del quale si richiede che, nel caso di uso bivalente, l’uso privato debba comunque prevalere su quello professionale).
Da ciò se ne è fatto conseguire che l’assenza di tali formali requisiti esclude la configurabilità di questa tipologia di responsabilità, la quale appare assimilabile alla responsabilità di tipo oggettivo e/o aggravata prevista dagli artt. 2047 e 2052, ma che si differenzia dalla responsabilità per colpa di cui all’art. 2043 del c.c. per presupposti e requisiti probatori.

Per ottenere il risarcimento dei danni cagionati a cose destinate all'uso professionale, il danneggiato, dunque, non potendo invocare la responsabilità obiettiva del produttore secondo quanto previsto dalla norma in esame, dovrà necessariamente agire ex art. 2043 del c.c., ma graverà su di lui l'onere della prova della colpa del produttore, non essendo sufficiente la mera allegazione del difetto di produzione.

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