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Articolo 166 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 22/04/2023]

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Dispositivo dell'art. 166 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

  1. a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
  2. b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
  3. c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
  4. d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

  1. a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
  2. b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
  3. c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
  4. d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
  5. e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchégli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria(1);
  6. f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
  7. g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice(1).

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

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Consulenze legali
relative all'articolo 166 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. V. chiede
domenica 30/10/2022 - Lazio
“Sono un privato e vorrei acquistare un garage e un appartamento gravati da ipoteca al prezzo complessivo di 40.000 euro da una società che sta portando ad esecuzione gli "Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182/Bis Legge Fallimentare" omologati. Detti immobili nei suddetti “accordi” sono valutati complessivamente in € 41.190,00, cioè ad un prezzo superiore rispetto alla mia proposta di acquisto alla società che peraltro l'ha accettata. Alla mia domanda in merito alla procedura da seguire, il rappresentane della società mi ha risposto che bisogna fare solo il rogito e che non era necessario proporre modifiche agli accordi omologati perché lo scostamento non è significativo né lo avrebbe portato a conoscenza dei creditori nè del consiglio di amministrazione.
Premesso che in caso di acquisto la Banca dovrà dare l’assenso alla cancellazione dell'ipoteca su detti beni, ciò che vorrei chiarire è se l’acquisto, ad un prezzo inferiore rispetto a quello previsto nei suddetti "accordi", sia possibile anche in assenza di modifica degli accordi con omologazione del Tribunale e/o di notifica ai creditori o altra procedura a me non nota, qualora ciò sia possibile , se l’atto di acquisto sia escluso da revocatoria fallimentare o ordinaria in caso di successivo fallimento dell'azienda.”
Consulenza legale i 07/11/2022
Si ritiene opportuno premettere che a partire dal 15.07.2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (DLgs. 12.1.2019 n. 14), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il quale trova applicazione per le procedure aperte da tale momento. La precedente disciplina, di cui al RD 267/42 Legge fallimentare, si applica per i ricorsi e le domande depositati prima di tale data.
Al fine di poter giudicare se uno scostamento sia significativo o meno e quindi richieda una modifica di tali accordi in quanto è necessario far riferimento al comma 1 dell'art. art. 166 del codice della crisi d'impresa il quale riporta come limite lo scostamento di oltre un quarto. Nel caso di specie la discrepanza è solo del 3%.
In caso di revocatoria l’articolo al quale si deve fare riferimento è lo stesso: “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore”.
Dal lato del fallito, si dovrà quindi confrontare quanto ricevuto come prezzo di vendita del bene e il valore di mercato di quel bene. Se la differenza tra i due valori supera il quarto, ossia se il bene è stato venduto ad un prezzo inferiore di oltre il 25% rispetto a quello reale constatato da una perizia di stima allora vi è la sproporzione che giustifica la revocatoria. Come detto sopra, i valori del caso in esame non rientrano in questa ipotesi.

A. S. chiede
mercoledģ 22/02/2023 - Lombardia
“Egregio Avvocato/commercialista

con la cessio-bonorum i beni possono essere ceduti al creditore invece di conferire il mandato di vendita con la facoltà di tenere l'incasso? Quindi il debitore fa la fattura al creditore e viene effettuata una compensazione tra debiti e crediti?
Il contratto deve essere necessariamente registrato?”
Consulenza legale i 01/03/2023
Ai sensi dell’art. 1977 c.c. la cessione di beni ai creditori (cessio bonorum) è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità. Inoltre, se tra i beni oggetto della cessione vi sono immobili, il contratto deve essere concluso per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere registrato.

La cessione dei beni costituisce per il debitore un'importante possibilità per evitare gli effetti di una esecuzione forzata. Secondo la normativa italiana, per recuperare un credito scaduto, il creditore può ricorrere alla liquidazione forzata del patrimonio del debitore, tramite esecuzione individuale (nel caso di consumatori o imprese non fallibili) o istanza di fallimento o altre procedure concorsuali (in tutti gli altri casi). Una valida alternativa può essere rappresentata dal ricorso alla cessione dei beni del debitore.
Si ritiene possa essere una soluzione migliorativa degli interessi di entrambe le parti; infattile tempistiche di liquidazione sono più brevi, meno rigide e più formali, evitando le vendite in asta e il ricorso al tribunale, beneficiando anche di un risparmio sui costi di procedura. Inoltre, vi è una maggiore possibilità di ottenere una liquidità maggiore anche a seguito di una minor perdita di valore in asta del bene.

La sottoscrizione del contratto da parte dei creditori limita la possibilità che questi possano compiere azioni esecutive su altri beni del creditore, è necessario infatti che i beni oggetto del contratto siano stati venduti e il riparto sia avvenuto, diversamente, potranno iniziare tali azioni esecutive solo dopo aver risolto il contratto di cessio bonorum (art. 1980 del c.c.).
Inoltre, il debitore ai sensi dell’ art. 1980 del c.c. e art. 1983 del c.c. non può disporre dei beni ceduti ma mantenerne il controllo sull’operato dei creditori.
La caratteristica di questo contratto è che la proprietà dei beni non passa ai creditori, i quali ne hanno solo la disponibilità per poterli vendere e distribuire tra di loro il ricavato (ed eventualmente restituire il residuo al debitore).

Ai sensi dell’art. 166 del codice della crisi d'impresa gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore sono oggetto di azione revocatoria. La revocatoria fallimentare rappresenta, infatti, il principale strumento di tutela della par condicio creditorum e di rispetto del divieto di alterazione del legittimo ordine dei privilegi.

Nel caso di specie, dato che la Società non è in grado di estinguere il proprio debito con mezzi monetari, utilizzerebbe infatti un mezzo anormale di pagamento effettuando la vendita dei propri beni.

Dall’analisi della bozza di contratto inviatoci si evince come, nel caso in cui la Società venisse dichiarata fallita, la possibilità che vi sia un creditore che chieda l’azione revocatoria su tale vendita sembrerebbe remota visto quanto dichiarato e quindi che non vi siano altri creditori al di fuori della controparte. Tale strada potrebbe essere fattibile a condizione che il creditore sia interessato all’acquisto, visto che in tal caso si tratterebbe di una vendita a tutti gli effetti e non più di cessio bonorum.
Il contratto di vendita sarà nella forma richiesta dall'oggetto della cessione; se beni immobili dovrà essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere trascritto nei registri immobiliari. Successivamente, si potrà procedere con la compensazione delle partite di credito/debito; in tal caso la forma sarà libera.