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Articolo 1983 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Controllo del debitore

Dispositivo dell'art. 1983 Codice Civile

Il debitore ha diritto di controllare la gestione(1) e di averne il rendiconto(2) alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore [193 disp. att.](3).

Note

(1) Il controllo deve essere esercitato tenendo conto che con la cessione il debitore perde la disponibilità dei beni (1980 c.c.) ed, inoltre, considerando che la funzione principale della fattispecie è quella di soddisfare i creditori (1977 c.c.) mentre la restituzione al debitore è solo una conseguenza secondaria (1982 c.c.). In caso di violazione del dovere di cui alla norma il contratto può essere risolto (1986 c.c.).
(2) Il rendiconto è strumento volto a controllare più efficacemente la gestione dei creditori cessionari.
(3) I cessionari possono nominare un liquidatore che li sostituisca nella gestione dei beni, ad esempio perchè si tratta di beni particolari per i quali è necessario il lavoro di un esperto, e questi deve fare il rendiconto sia ad essi che al debitore.

Ratio Legis

Il controllo del debitore si spiega in quanto la cessione configura un mandato in rem propriam (1977, 1723, 2 c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

779 In perfetta analogia con i principi dell'esecuzione forzata, si fa obbligo ai creditori cessionari di anticipare le spese necessarie alla liquidazione (e quindi all'amministrazione), con diritto di prelevarne l'importo sul ricavo di essa (art. 1981 del c.c.). Può essere nominato un liquidatore; ma questi, anche quando derivi materialmente dai creditori la sua elezione, mantiene un legame di responsabilità, verso il debitore, al quale è tenuto a dare il rendiconto (art. 1983 del c.c., secondo comma). Il riparto del ricavo della liquidazione deve avvenire in proporzione dei crediti di ciascun cessionario (art. 1982 del c.c.), tanto se la cessione ha per oggetto tutti i beni del debitore, quanto se ha per oggetto solo alcuni di essi; in modo che è essenziale al contratto la realizzazione di una par conditio tra i partecipanti. Solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte del ricavo loro spettante, il debitore è liberato, e, com'è naturale, nei limiti di quanto essi hanno ricevuto (art. 1984 del c.c.). Le parti possono convenire che il debitore sia senz'altro definitivamente liberato per effetto della cessione dei beni. In tal caso però, se non gli si sia riservato il diritto all'eventuale eccedenza attiva della liquidazione, esula la figura della cessio bonorum e si ha quella della datio in solutum, cui non si applica la disciplina del codice ora illustrata, perché si è verificato l'immediato trasferimento dei beni ceduti nella sfera dei cessionari.

Massime relative all'art. 1983 Codice Civile

Cass. civ. n. 22063/2017

In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.

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