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Crisi d'impresa e sovraindebitamento -

L'azione di responsabilitą contro gli amministratori e la quantificazione del danno

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Milano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente elaborato trae origine dalla volontà di approfondire l’articolata, e, da sempre, dibattuta, tematica della quantificazione del danno risarcibile nell’ambito delle azioni di responsabilità esperibili dalla curatela contro gli amministratori di società fallita.
Dal momento che, negli ultimi anni, a seguito delle riforme della legge fallimentare intervenute tra il 2006 e il 2007, si è prodotta una vera e propria sparizione delle azioni revocatorie dalle aule di tribunale – le quali hanno ceduto il passo alle azioni di responsabilità contro amministratori (e sindaci) di società fallite, utilizzate sempre più frequentemente e per importi sempre maggiori – le azioni risarcitorie hanno, infatti, acquisito un ruolo centrale nella gestione delle procedure concorsuali. Che la determinazione del danno da mala gestio degli organi gestori – tema particolarmente complesso, in quanto collocato a cavaliere tra questioni di natura giuridica e problematiche di carattere economico-aziendale – costituisca un argomento di grande attualità è ulteriormente confermato dal fatto che, in conformità a quanto richiesto dall’art. 14, lett. e), della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, per la riforma della disciplina fallimentare, l’art. 378 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (i.e. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha inserito nell’art. 2486 c.c. un nuovo terzo comma di immediata applicazione, attraverso cui il legislatore ha proceduto ad un riordino dei criteri di quantificazione dei danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di gestione conservativa, stabilendo come criterio di applicazione generale il criterio della differenza dei netti patrimoniali e, quale criterio suppletivo, il criterio del deficit fallimentare. Il terreno sul quale, storicamente, si sono riscontrati i maggiori contrasti interpretativi in tema di quantificazione del danno risarcibile è, infatti, senza dubbio, quello in cui la curatela abbia contestato agli organi gestori l’indebita prosecuzione dell’attività d'impresa dopo e nonostante la perdita del capitale sociale, in violazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 2486 c.c. – secondo cui, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori conservano un residuo potere di gestione della stessa, sebbene, appunto, “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale” – e con conseguente aggravamento del dissesto.
L’approdo a tale soluzione non è stato immediato, bensì conseguenza della progressiva marginalizzazione del criterio del deficit fallimentare in favore di metodi alternativi – quali, appunto, il metodo del differenziale dei netti patrimoniali – ritenuti più adatti a tenere conto della dinamicità e della complessità caratterizzanti l’attività d’impresa. Detto criterio, che durante gli anni ‘70 – ‘80 del secolo scorso costituiva il criterio presuntivo di più ampia applicazione, si è, infatti, presto rivelato eccessivamente approssimativo.

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