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Articolo 70 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti della revocazione

Dispositivo dell'art. 70 Legge fallimentare

(1) La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (2), si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito (3).

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario (4) o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito (5).

Note

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le nuove norme si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2005).
In precedenza, l'art. 70 disciplinava la presunzione muciana (per cui i beni del coniuge di presumevano acquistati con denaro del fallito), che era però stata di fatto soppressa con l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia nel 1975.
(2) Viene richiamata la normativa in materia di società fiduciarie e di revisione (società, cioè, che si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni).
(3) Il secondo comma riproduce il contenuto dell'art. 71, abrogato dal d.lgs. 5/2006.
Viene sancito il diritto del convenuto in revocatoria che abbia restituito quanto ricevuto dal fallito (o una somma di denaro equivalente) ad insinuarsi nel passivo con il suo credito. Quest'ultimo sorge al momento della restituzione, cioè della effettiva consegna dei beni.
Discorso diverso vale, naturalmente, per il terzo avente causa che abbia dovuto restituire al fallimento un bene: egli dovrà rivalersi contro il suo dante causa, non contro il fallito.
(4) Il curatore fallimentare ha l'onere di provare la natura solutoria del versamento.
(5) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.

Ratio Legis

Dottrina e giurisprudenza non concordano in merito alla natura dell'azione revocatoria: secondo la prima, la sentenza emessa all'esito del giudizio sarebbe meramente dichiarativa, mentre per i giudici, in prevalenza, si tratterebbe di sentenza costitutiva.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

4 L’articolo 4 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo III della legge fallimentare.
Al terzo comma dell’articolo 70 del r.d., in materia di effetti della revocazione avente ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, si precisa, da parte del comma 5, che tra tali rapporti vanno innanzitutto ricompresi quelli di conto corrente bancario.

Massime relative all'art. 70 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 5291/1997

A seguito della riforma del diritto di famiglia introdotta con legge n. 151 del 1975, la cosiddetta “presunzione muciana” di cui all'art. 70 L. fall., si rende inoperante sia con riguardo alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi, sia con riguardo a quelle caratterizzate, invece, dal regime della separazione dei beni. Quanto alle prime, l'ostacolo alla operatività della presunzione suddetta, è frapposto non tanto dall'irrilevanza, ai fini della comunione, dei profili di chi, fra i due coniugi, compia l'acquisto, o della provenienza del denaro, quanto piuttosto dalla “rete di principi” che, a seguito della riforma, qualifica la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, facendone l'espressione di precisi valori costituzionali, quali quelli della parità e della pari dignità dei coniugi. Questi stessi principi, in quanto ispirano, quand'anche in forme del tutto diverse, anche l'istituto della separazione dei beni, laddove, nelle ipotesi da questo governate, si traducono nella tutela della effettività degli acquisti che ciascun coniuge compie, vista quale espressione della sua autonomia e della sua capacità di lavoro, rendono del pari inoperante, anche in questo caso, la cosiddetta “presunzione muciana”. Va aggiunto, del resto, come mal si comprenderebbe il rimedio della separazione giudiziale dei beni, previsto dall'art. 193 c.c. per il caso di disordine degli affari del coniuge in comunione, se il regime di separazione rappresentasse campo libero per l'operare della “presunzione muciana”.

Cass. civ. n. 2996/1994

Con riguardo al fallimento di una società di persone ed al fallimento dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 L. fall.), la curatela del fallimento sociale non è passivamente legittimata rispetto alle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio (nella specie, trattavasi di domanda della moglie del socio che, in relazione all'avocazione alla massa fallimentare ex art. 70 L. fall. di alcuni immobili a lei intestati, ne chiedeva la restituzione sostenendo di averli acquistati con denaro proprio), costituendo il fallimento sociale e quello personale due procedure autonome, le cui masse passive non sono necessariamente coincidenti, atteso che nel fallimento personale concorrono creditori sociali e personali che determinano un'unica massa passiva. Né la connessione che collega le due procedure comporta situazioni di litisconsorzio necessario, poiché tale connessione altro non è che il riflesso, sul piano dell'esecuzione, della solidarietà passiva tra società di persone e soci illimitatamente responsabili.

Cass. civ. n. 2537/1990

Per vincere la presunzione muciana, invocata in relazione ad una molteplicità di acquisti immobiliari, ancorché compiuti per rilevanti valori nell'arco di anni, il coniuge del fallito deve, ai sensi dell'art. 70, comma primo, L. fall., dimostrare specificamente, sia pure con qualsiasi mezzo, che ciascun singolo acquisto venne compiuto con denaro suo, mentre non è idonea a vincere la detta presunzione una prova che abbia ad oggetto la mera disponibilità di somme di denaro e così indistintamente un insieme di operazioni immobiliari compiute o gruppi di esse.

Cass. civ. n. 6385/1983

Il terzo acquirente di un bene dal coniuge del fallito è in buona fede — e può così paralizzare la revocazione dell'acquisto promossa dal curatore del fallimento — se dimostra di essere stato, al momento dell'acquisto, nella ragionevole persuasione che il bene medesimo fosse stato acquistato, a suo tempo, con danaro del suo dante e non con danaro del di lui coniuge, poi fallito.

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