Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4632 del 6 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il pagamento di una somma che si assume pienamente satisfattoria della pretesa del creditore, pretesa della quale si contesti — contestualmente al pagamento — il maggior ammontare, non assume il significato di riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che la presentazione, da parte di un datore di lavoro, all'INPS del modello 01/M, contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente ai propri dipendenti, integrasse un riconoscimento del debito contributivo — in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione — in relazione alle retribuzioni ivi indicate, risultanti di importo superiore a quello mensilmente documentato con i modelli DM 10 relativi al medesimo periodo, in relazione alle quali i contributi erano stati regolarmente versati, contestandosi tuttavia l'obbligazione contributiva relativamente alle maggiori retribuzioni risultanti dal riepilogo annuale).

(massima n. 2)

L'atto di riconoscimento di debito non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve essere necessariamente compiuto con una specifica intenzione ricognitiva; tuttavia occorre che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che la presentazione all'INPS, da parte di un datore di lavoro, del modello 01/M, contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente ai propri dipendenti, integrasse un riconoscimento del debito contributivo - in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione - in relazione alle retribuzioni ivi indicate e risultanti di importo superiore a quello mensilmente documentato con i diversi modelli DM 10, in relazione alle quali i contributi erano stati regolarmente versati).

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