Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21248 del 29 novembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e, pertanto, il riconoscimento deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo, né risulti comunque abilitato ad agire in suo nome o per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa di sottoporre l'assicurato contro gli infortuni a visita medico-legale. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che le note, redatte dal medico legale incaricato di sottoporre a visita medica il paziente, non costituiscono riconoscimento del diritto dell'assicurato e non sono quindi idonee ad interrompere la prescrizione).

(massima n. 2)

Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione).

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