Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12531 del 7 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalitą diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontą del debitore. Deve, pertanto, escludersi che possa configurarsi in guisa di atto interruttivo la circolare di un ente che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, per essere rivolta ad una platea pił o meno estesa di destinatari, non attesta la piena consapevolezza di ogni singolo rapporto giuridico (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tale carattere ad una circolare delle Ferrovie dello Stato).

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