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Articolo 2831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore

Dispositivo dell'art. 2831 Codice Civile

Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca(1).

Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [2011]; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo 2843 [2839 n. 1, 2845, 2887].

Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti [2410 n. 1, 2413 n. 5, 2414 bis, 2417 ss.] č iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato [2415 n. 1, 2417]. Per l'annotazione [2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina [2839 n. 1](2).

Note

(1) Tra i titoli di credito che possono ricevere garanzia ipotecaria riveste sicuramente una particolare importanza la cambiale, seguita poi dall'assegno e dai titoli rappresentativi di merci (ad esempio, la ricevuta di carico ex art. 1684, la fede di deposito ex art. 1790 e 1795). Risulta poi opportuno specificare che l'ipoteca, volontaria o giudiziale (v. art. 2808), offre garanzia soltanto nei confronti dell'obbligazione per la quale è stata posta in essere e non anche per il pagamento della cambiale nel senso del concreto adempimento del rapporto sottostante, a meno che questo effetto non sia esplicitamente sancito ex lege.
(2) Per quanto riguarda invece i titoli di credito cosiddetti nominativi, si ritiene che non debbano essere soggetti alle formalità sancite dalla disposizione in esame, nell'ipotesi di una garanzia di tipo ipotecario, in quanto non risultano esplicitamente citati dalla norma.

Ratio Legis

La norma in commento è finalizzata ad una ulteriore tutela del creditore: egli infatti, se possiede un titolo di credito come la cambiale soggetto ad ipoteca, può, non ottenendo adeguata soddisfazione per il proprio credito, sia agire tramite la procedura di esecuzione sull'intero patrimonio del debitore, sia chiedere l'adempimento con preferenza sull'immobile ipotecato. Tale tutela offre, di conseguenza, una peculiare efficacia al possessore del titolo (nella cambiale, il giratario).

Spiegazione dell'art. 2831 Codice Civile

Obbligazioni garantite ipotecariamente

È frequente il caso di obbligazioni emesse da società commerciali, all'ordine o al portatore, garantite ipotecariamente. Anzi il decreto legge 21 aprile 1923, n. 698, concedeva di sorpassare il limite che era stabilito dall'art. 171 cod. comm. quando tali obbligazioni sono garantite con ipoteca. Oggi la facoltà di emettere obbligazioni per somma eccedente il capitale versato è ammessa dal n. 1 del cap. dell'art. 2410 di questo codice.

Una pratica largamente diffusa fece ammettere le cautele ipotecarie nonostante per l’ipoteca convenzionale occorresse un negozio bilaterale e formale.

Le ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine o al portatore sono disciplinate dal codice civile tedesco, dallo svizzero e dalla legge ipotecaria spagnola ed oggi dal nostro.


La costituzione dell’ipoteca con atto unilaterale ha facilitato l’innovazione. L’iscrizione per i titoli all’ordine e al portatore

Il nuovo legislatore ha sentito la necessità di soddisfare queste esigenze della vita pratica ed ha ammesso esplicitamente che le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possano essere garantite con ipoteca. L'innovazione è stata facile una volta che l'ipoteca può costituirsi con atto unilaterale. Difficoltà potevano sorgere rispetto all'iscrizione ed esse sono state affrontate e risolute nell'articolo in esame. Pei titoli all'ordine (p. es. cambiali ipotecarie) basta l'iscrizione a favore dell'attuale portatore e la garanzia si trasmette di diritto, col titolo, a favore dei successivi portatori e, per eliminare ogni difficoltà, si è stabilito che questi sono esenti dall'obbligo del­l'annotazione prevista dall'art. 2843.

Per i titoli al portatore si è reso obbligatorio il sistema già adottato nella pratica, cioè della iscrizione al nome di un rappresentante degli obbligazionisti, il quale prende l'iscrizione globalmente nel nome suo e dei successori legittimi possessori dei titoli, designato nell'atto di iscrizione nel quale devono essere anche determinati i poteri del medesimo e le modalità per la sua sostituzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1154 Accolto il principio che l'ipoteca può concedersi anche mediante dichiarazione unilaterale, occorreva disciplinare l'ipoteca, concessa a garanzia dei titoli all'ordine o al portatore. Quanto ai titoli all'ordine, la soluzione del problema non presentava difficoltà, bastando rimuovere l'obbligatorietà dell'annotazione del trasferimento del credito ipotecario; non egualmente agevole si presentava invece la soluzione per i titoli al portatore. Mi è sembrato, per questi, che miglior sistema fosse quello d'iscrivere l'ipoteca con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse: in margine all'iscrizione si annota il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questi sia nominato dall'assemblea degli obbligazionisti medesimi, a norma dell'art. 2415 del c.c., n. 1, o dal presidente del tribunale, a norma dell'art. 2417 del c.c., primo comma. Naturalmente, per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina (art. 2831).

Massime relative all'art. 2831 Codice Civile

Cass. civ. n. 1275/1974

Come č dato desumere dalle regole racchiuse negli artt. 2831 secondo comma e 2839 terzo comma del c.c., nonché dal carattere di specialitā dell'ipoteca generale (art. 2809 c.c.), l'ipoteca annotata sulle cambiali garantisce esclusivamente il diritto che trae origine dal rapporto cartolare; diritto che opera su piano diverso da quello fondato sul rapporto causale, dato che l'obbligazione cartolare — collegata al titolo all'ordine, destinato alla circolazione — opera, attraverso le girate, con piena autonomia, propria dell'obbligazione cambiaria.

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