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Articolo 2887 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

Dispositivo dell'art. 2887 Codice Civile

La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione(1)(2).

La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima(3).

Note

(1) Tale comma è stato così modificato dall'art. 15, L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario).
(2) Il classico titolo all'ordine che può essere sottoposto ad ipoteca è la cambiale, per la cui cancellazione è necessario il consenso del creditore, con annotazione del nominativo nei registri immobiliari appositi, soltanto però qualora la girata sia posta in essere mediante firma autenticata.
(3) Proprio il carattere accessorio dell'obbligazione dei giranti è alla base della circostanza sancita dall'ultima comma del presente articolo: la cancellazione, infatti, produce l'assoluta impossibilità che che il portatore della cambiale ponga in atto il procedimento esecutivo nei confronti del bene garantito, anche se l'orientamento dottrinale prevalente reputa che la perdita del diritto di regresso abbia luogo esclusivamente se l'estinzione dell'ipoteca è dovuta ad un fatto del creditore ex art. 2869 (ad esempio, nell'ipotesi in cui il consenso alla cancellazione discenda dalla rinunzia all'ipoteca medesima ex art 2879).

Ratio Legis

La norma in commento sancisce la perdita del diritto di regresso ex art. 2871 che deriva dal carattere accessorio dell'obbligazione dei giranti (v. art. 2009) e ribadisce quanto sia già stato disposto dall'art. 1955 in ambito di garanzie personali prevedendo l'estinzione della fideiussione quando non può esservi la surrogazione del garante in diritti, ipoteche e privilegi del creditore.

Spiegazione dell'art. 2887 Codice Civile

Spese per la cancellazione. Come si esegue la cancellazione

La cancellazione, tanto consentita dalle parti, quanto ordinata dall'autorità giudiziaria, dev'essere domandata al conservatore con istanza scritta su carta da bollo, giusta l'art. 24 della legge sulle tasse ipotecarie e pagare la tassa proporzionale del 0,30 %. La domanda dev'essere accompagnata dall'atto contenente il consenso del creditore o della sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria, fornendo la prova che la prima è passata in giudicato e che il secondo è definitivo. La cancellazione si esegue dal conservatore non già con la naturale cancellazione sul registro, ma con annotazione in margine all'iscrizione sottoscritta da lui con indicazione del titolo in virtù del quale si fa luogo alla cancellazione e la data in cui questa si opera.

Se il titolo consiste in una scrittura privata, dovrà restare in depo­sito nell'ufficio dei registri immobiliari, non tanto per la giustificazione dell'operato del conservatore quanto per la consultazione che possano farne i terzi interessati, mentre se si tratta di sentenza che ordina la cancellazione o di atto pubblico, il deposito nella conservatoria non occorre, il tutto in perfetta analogia col caso dell'accensione dell'iscrizione (art. 2835).

Per le ipoteche costituite a garanzia di titoli all'ordine, la cancellazione. non può avvenire altrimenti che con l'annotazione sul titolo, il quale è presentato al conservatore insieme con l'atto di consenso e deve essere restituito affinchè il titolo possa conseguire i suoi ulteriori effetti.

Ma la cancellazione dell'ipoteca su detti titoli agisce anche su alcuni di tali effetti, cioè essa importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione. Ciò, evidentemente, per tutelare le ragioni di questi, i quali in tanto si erano obbligati cambiariamente in quanto fondavano sulla garanzia ipotecaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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