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Articolo 2839 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca

Dispositivo dell'art. 2839 Codice Civile

Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale(1).

La nota deve indicare:

  1. 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore d'ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;

  1. 2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari(2);
  2. 3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
  3. 4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa [2838];
  4. 5) gli interessi e le annualità che il credito produce [2855];
  5. 6) il tempo della esigibilità;
  6. 7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826 [2841; c. nav. 569].

Note

(1) L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha espresso la convinzione che in caso di assenza della sottoscrizione della nota, l'iscrizione debba considerarsi nulla, perciò improduttiva di qualsiasi effetto.
(2) Si specifica che nel contenuto della nota deve essere citato il domicilio scelto dal creditore, per far sì che sia esplicitato il luogo in cui devono essere effettuate le notificazioni. Tuttavia, l'opinione prevalente in dottrina ritiene che tale indicazione non comporti la nullità dell'iscrizione, nel momento in cui non venga rispettata, così come la prescrizione del n. 5.

Ratio Legis

La norma in esame elenca le formalità necessarie ai fini dell'iscrizione, per le quali è prevista l'osservanza a pena di nullità della formalità medesima, con l'eccezione di quelle di cui al n. 5, in mancanza delle quali l'iscrizione risulta valida, anche se non si estende agli interessi ed alle annualità prodotte dal credito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1157 In ordine ai documenti che occorre presentare al conservatore dei registri immobiliari per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca, alle indicazioni essenziali che deve contenere la nota da redigersi in doppio originale e alle formalità ,in genere dell'iscrizione (articoli 2835-2840), sono da rilevare talune aggiunte e innovazioni apportate alle norme del codice del 1865. Così (art. 2839 del c.c.), per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine, si stabilisce che il titolo di credito deve essere esibito al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca: l'annotazione è principalmente diretta ad evitare il pericolo di frodi in danno dei giratari. Per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di titoli al portatore, si stabilisce, in correlazione al disposto dell'art. 2831 del c.c., che al conservatore deve essere presentata copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento. Inoltre, a differenza del codice del 1865 (art.1988), il quale disponeva che, eseguita l'iscrizione, il conservatore dovesse restituire i documenti e una delle note, certificando in calce di questa la data e il numero d'ordine dell'iscrizione, il testo (art. 2840 del c.c.) limita la restituzione ad uno degli originali della nota, prescrivendo che i titoli consegnati rimangano invece depositati presso il conservatore. Con questa nuova disposizione, che estende alle iscrizioni ipotecarie la regola dettata in tema di trascrizione (art. 2664 del c.c.), si elimina una diversità di disciplina, che non sarebbe giustificata. Ho dato la preferenza al sistema del deposito dei titoli, ín quanto esso vale ad agevolarne l'esame da parte degli interessati. Quanto agli effetti che derivano da omissioni o inesattezze nei titoli e nelle note, essi ricevono nell'art. 2841 del c.c. regolamentazione identica a quella che dettava l'art. 1998 del codice del 1865, salvo per ciò che concerne il grado d'incertezza, che, come per la trascrizione, non ho creduto opportuno di qualificare.

Massime relative all'art. 2839 Codice Civile

Cass. civ. n. 3618/1997

In tema di mutuo condizionato in un'operazione di credito edilizio, la mancata annotazione dell'avvenuta erogazione successiva all'iscrizione ipotecaria e nei limiti di essa non muta gli effetti e l'estensione dell'iscrizione ipotecaria originaria, né assume rilievo condizionante sospensivo rispetto all'originaria iscrizione. Quest'ultima, in quanto sin dall'origine pienamente costitutiva della funzione di garanzia e volta a dare grado e copertura garantistica immediata al credito futuro (purché nell'ambito quantitativo dell'avvenuta iscrizione) rimane pienamente opponibile ai terzi acquirenti dell'immobile gravato, mentre l'effetto della mancata annotazione è quello di onerare il creditore (la cui entità attuale del credito non risulti dall'annotazione) della prova dell'esistenza e dell'entità del credito stesso, nonché della sua riferibilità al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione avvenne.

Cass. civ. n. 7025/1994

La norma dell'art. 2839, n. 5, c.c., secondo cui la nota per l'iscrizione dell'ipoteca deve contenere l'indicazione degli interessi e le annualità che il credito produce si riferisce agli interessi cosiddetti moratori o corrispettivi (artt. 1282, 1224, comma 1, c.c.) prodotti dalla somma capitale per la quale l'iscrizione è presa, non già agli interessi «compensativi», in quanto questi ultimi costituiscono una componente del danno e non sono prodotti dalla somma rappresentante il credito per «capitale», con la conseguenza che possono essere legittimamente compresi nella somma complessiva indicata dal creditore nella nota medesima (art. 2839, n. 4, c.c.).

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