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Articolo 1790 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Fede di deposito

Dispositivo dell'art. 1790 Codice Civile

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [1996].

La fede di deposito deve indicare:

  1. 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
  2. 2) il luogo del deposito;
  3. 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
  4. 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

Ratio Legis

Il titolo indicato dalla norma (unitamente alla nota di pegno di cui all'art. 1791 c.c.) agevola la circolazione della merce in quanto ne consente il trasferimento della proprietà mediante sua circolazione, senza bisogno che la merce stessa sia continuamente spostata (v. 1792 ss. c.c.). Ciò implica la necessità che tali titoli siano dettagliati in ordine alle indicazioni volte ad individuare il depositante.

Spiegazione dell'art. 1790 Codice Civile

I titoli di deposito in generale

In relazione alla seconda funzione istituzionale dei magazzini generali, essi sono obbligati ad emettere, a richiesta dei depositanti, i documenti, fede di deposito e nota di pegno, necessari a consentire il compimento di operazioni giuridiche sulle merci depositate prescindendo dalla circolazione materiale di esse, vale a dire a sostituire con la propria circolazione (documentale) quella materiale delle merci.
Infatti la trasmissione della fede di deposito opera il trasferimento del diritto di proprietà sulle merci depositate, o quanto meno dei diritti che su di esse appartengono al depositante, e la trasmissione della nota di pegno serve alla costituzione e circolazione del diritto reale di pegno sulle cose medesime; è la circolazione dei due documenti, quindi, che rende possibile il compimento di tali operazioni senza la tradizione materiale delle merci, cui è sostituita una tradizione simbolica, e nota comune ad essi è quella di attribuire il possesso (mediato) delle merci stesse. In altri termini, il possesso dei documenti in esame conferisce il potere di disporre delle merci, sia pure soltanto, per la nota, a titolo di garanzia.

È ormai pacifico in dottrina che la fede di deposito e la nota di pegno hanno natura di titoli di credito, poiché la disciplina giuridica di essi dimostra la presenza di tutti i caratteri di tale categoria di documenti — autonomia del diritto cartolare rispetto al negozio in relazione al quale il titolo è emesso (deposito, e, per la nota di pegno, negozio costitutivo del credito garantito); letteralità; indispensabilità del titolo per l'esercizio del diritto —; e poiché, ai fini di tale qualificazione, non è essenziale che i diritti attribuiti dal titolo siano diritti di credito, o soltanto diritti di credito, e che le dichiarazioni cartolari siano dichiarazioni negoziali e non, o non anche dichiarazioni di scienza.

Rispetto ai titoli di credito in senso stretto, che esprimono un credito, questi titoli vengono caratterizzati, come una diversa sottospecie, con la denominazione di titoli rappresentativi o dispositivi o di tradizione, in relazione al fatto che rappresentano, consentendone la disposizione e la tradizione, merci determinate ed individuate sul titolo (a differenza di altri titoli su merci, come l'ordine in derrate, attestanti il diritto a ricevere una quantità di merci fungibili, senza attribuzione di alcun diritto reale). E sono ulteriormente contrassegnati, nell'ambito di questa categoria, come titoli di deposito, per distinguerli da altri titoli, c.d. di trasporto, che vengono emessi in relazione ad un contratto di trasporto.

Riguardo al regime di circolazione, i titoli di deposito sono titoli all'ordine, poiché il codice fissa per essi, inderogabilmente, tale legge di circolazione (art. 1792), e non attribuisce all'emittente la facoltà di scegliere tra più leggi di circolazione, come avviene invece per altri titoli. Pertanto i titoli in esame sono soggetti alle regole generali sui titoli di credito, poste negli articoli 1992-2002 del codice civile, ed a quelle sui titoli all'ordine, poste negli articoli 2008-2020, salve le modifiche che siano per risultare dalle disposizioni che li riguardano specificatamente, e da quelle della legge cambiaria, in quanto dalle prime richiamate (cfr. artt. 1996 e 1997).

L'emissione dei titoli di deposito non altera né la natura né gli effetti fondamentali del contratto di deposito nei magazzini generali, «muta soltanto il modo di legittimazione della persona a cui compete il diritto di disporre delle cose depositate, in quanto il magazzino generale non deve più considerare legittimato il depositante, bensì il possessore dei due titoli» o della sola fede di deposito, e considerare il possessore della sola nota di pegno come titolare di un diritto reale di pegno sulle cose depositate.


Emissione dei titoli

L'emissione dei titoli rappresentativi di merci ricevute in deposito è prevista dalla legge solo da parte dei magazzini generali a ciò autorizzati, e la legge speciale sanziona penalmente l'emissione da parte di depositari non muniti della prescritta autorizzazione. Si è tuttavia sostenuto che tale emissione, pur costituendo un illecito, non importerebbe l'invalidità del titolo emesso, non essendo requisito essenziale di esso l'emissione da parte di un soggetto autorizzato; e potrebbe aggiungersi che dalla legge (art. 1790) risulta soltanto che i magazzini hanno l'obbligo di emettere i titoli a richiesta dei depositanti, mentre negli altri rapporti, in mancanza di clausola contrattuale espressa, l'obbligo non sussiste. Sembra però preferibile riconoscere efficacia rappresentativa soltanto ai titoli emessi dai magazzini generali, ed agli altri soltanto il valore di documenti probatori di una cessione del contratto di deposito, tale da consentire soltanto la circolazione, col regime della cessione ordinaria, dei diritti derivanti dal contratto stesso, e non mai del possesso, e tanto meno la costituzione di diritti di garanzia. A sostegno di tale opinione stanno evidenti ragioni di ordine pubblico, poiché la circolazione documentale di merci individuate presuppone l'esistenza di quel complesso di garanzie assicurate dalla pubblica vigilanza sui magazzini; mentre, d'altra parte, le disposizioni della legge speciale, che parlano frequentemente di revoca della facoltà di emettere i titoli rappresentativi, chiaramente presuppongono l'indefettibilità dell'autorizzazione.

Secondo la norma regolamentare or ora citata, è inoltre vietata, sotto pena di revoca dell'autorizzazione, l'emissione dei titoli su merci di proprietà dell'esercente, depositate nei suoi magazzini; e la dottrina ritiene che il titolo emesso in contravvenzione a tale divieto sia nullo come tale, mancando il contratto di deposito che ne è presupposto essenziale. L'insegnamento sembra esatto, tenendo presenti le cose dette a proposito dell'art. 1779 (nullità del deposito di cosa propria del depositario); deve solo precisarsi che il titolo sarà pienamente valido se, pur essendo emesso su merci dell'esercente, sia intestato al nome di un terzo, poiché in tal caso il diritto di possesso e di disposizione spettante al terzo in forza del titolo è sufficiente ad escludere la nullità del deposito: il terzo, infatti, assumerà la veste di depositante di cose appartenenti al depositario, ma sulle quali egli vanta dei diritti, ai sensi dell'art. 1779.

L'emissione dei titoli di deposito è facoltativa per il depositante, poiché avviene, secondo l'art. 1790, a richiesta di esso. Può essere richiesta all'atto del deposito o anche nel corso di esso, in qualsiasi momento nella prima ipotesi non vengono rilasciati, all'atto della conclusione del deposito mediante la consegna, altri documenti; quando, invece, non vi sia inizialmente richiesta dei titoli, viene rilasciata, a norma di quasi tutti i regolamenti d'esercizio, una ricevuta provvisoria («scontrino d'introduzione» e «bollettino d'entrata»), che sarà restituita in caso di successiva emissione dei titoli. Questa ricevuta non è titolo di credito, ma mero documento probatorio dell'eseguito deposito, non girabile, né necessario per l'esercizio dei diritti contrattuali.


Caratteristiche formali dei titoli e indicazioni contenute

All'atto dell'emissione i due titoli sono materialmente uniti, e formano due parti, distinte e separabili, di un unico titolo, il c.d. doppio titolo si vedrà in seguito come, fin tanto the rimane unita alla fede di deposito, la nota di pegno non ha che un contenuto giuridico negativo, e pertanto non è un titolo di credito ma un documento accessorio, destinato soltanto eventualmente a diventare titolo.

Si ritiene comunemente che la norma relativa all'emissione cumulativa dei due titoli (art. 1791) sia inderogabile, non potendo l'autonomia privata modificare il sistema legislativo del doppio titolo. In realtà, mentre è evidente, per lo stesso pratico funzionamento dei due titoli, che non può essere rilasciata la sola nota senza la fede di deposito, sembra che nulla osti al rilascio di una fede non accompagnata dalla nota, purché dalla prima risulti la mancata emissione della seconda (la cui mancanza assumerebbe diversamente, nella circolazione, valore di indice dell'esistenza di un pegno): non potendo sorgere alcun inconveniente nella circolazione, e non essendo ipotizzabile la lesione di alcun interesse, è da ritenere che il magazzino debba ottemperare ad una richiesta del deponente in tal senso.

I due titoli debbono essere stampati su carta filigranata, e dalla filigrana deve risultare la ditta dell'esercente il magazzino generale; debbono essere staccati da un apposito registro a matrice, che l'esercente è obbligato a tenere. Il doppio titolo deve essere sottoposto ad una tassa fissa di bollo; la nota di pegno, all'atto della prima girata, alla stessa tassa graduale, commisurata alla somma ed alla scadenza, stabilita per le cambiali.

L'art. 1790 elenca per la fede di deposito, ed il successivo dichiara comuni anche alla nota di pegno, le indicazioni che i titoli stessi debbono contenere al momento del rilascio, e precisamente: 1) cognome e nome, o ditta, e domicilio del depositante; 2) luogo del deposito; 3) natura e quantità delle cose depositate ed altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce siano stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata. Si riconosce pacificamente, in relazione all'identica disposizione del codice di commercio abrogato, che alle indicazioni elencate vanno aggiunte la sottoscrizione dell'esercente il magazzino (ditta o ragione sociale) e la data, requisiti essenziali ad ogni titolo di credito, come a qualsiasi scrittura privata; ed è ovvio che la funzione della sottoscrizione non potrebbe considerarsi adempiuta con l'indicazione della ditta attraverso la filigrana.

Non essendo stabilito che tali indicazioni debbano esistere a pena di nullità, vanno ritenute essenziali, conformemente all'opinione domi­nante, soltanto quelle, la cui mancanza renda indeterminato alcuno degli elementi del rapporto e quindi sicuramente la sottoscrizione dell'esercente e la descrizione della merce depositata mediante il minimo di indicazioni sufficienti all'individuazione di essa. Non sembrano essenziali, invece l'indicazione del depositante come tale, in quanto cioè il titolo non sia intestato a suo nome, come consentito dall'art. 1792, poiché in ogni caso i diritti ex deposito competono, a titolo originario, al prenditore; né l'indicazione del luogo del deposito, né quella di cui al n. 4 dell'art. 1790.
Frequentemente, poi, il doppio titolo contiene altre indicazioni, come la durata del deposito, l'importo dei diritti dovuti al magazzino e delle spese d'assicurazione, ed un numero progressivo, che sono del tutto facoltative.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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