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Articolo 2845 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore

Dispositivo dell'art. 2845 Codice Civile

Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine [2008], le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore [2003], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione [2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [2188] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria(1).

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria [78 c.p.c.]. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

Note

(1) La notificazione posta in essere per l'iscrizione derivante da un titolo all'ordine va effettuata nei confronti dell'attuale possessore, mentre l'iscrizione che discende da un titolo al portatore deve essere fatta verso il rappresentante degli obbligazionisti, il cui nome viene pertanto annotato a margine dell'iscrizione medesima (v. art. 2831).

Ratio Legis

La norma in esame stabilisce le formalità necessarie per le ipotesi in cui si debbano effettuare delle notificazioni relativamente a iscrizioni per obbligazioni all'ordine o al portatore.

Spiegazione dell'art. 2845 Codice Civile

Luogo per la notificazione degli atti al creditore ipotecario. Autorità giudiziaria competente: per l'azione di riduzione e per l'azione di cancellazione delle ipoteche

Si è già detto che l’elezione di domicilio nell’iscrizione serve a rendere più agevole la notificazione degli atti al creditore ipotecario. Però quando tale elezione é stata fatta legittimamente gli atti de veno essere notificati a tali domicilio, a meno che non si preferisca fare la notificazione nelle mani proprie del destinatario.

Se l'elezione di domicilo manca o la persona che lo ha eletto è morta o è cessato l'ufficio per cui si era eletto (p. es. lo studio di un avvocato, uno stabilmente commerciale), le notificazioni possono essere fatte al­l'ufficio dei registri immobiliari presso il quale l'iscrizione è stata presa. La legge dice possono farsi, e ciò per agevolare il debitore, ma questi può farla anche nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile. In questi modi, invece, devono essere notificate le citazioni per la ridu­zione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione. Ma deve notarsi, per quanto riguarda la competenza, che per l'azione di riduzione è sempre competente l'autorità giudiziaria del luogo dove è posto l'immobile (art. 21 del c.p.c.), perchè si tratta di azione reale in quanto che le riduzioni presuppongono sempre l'esistenza del credito e si fanno solo in contestazione del diritto di ipoteca rispetto ad uno dei suoi elementi costitutivi (somme o fondo).

Per l'azione di cancellazione, invece, bisogna distinguere : se la cancellazione si chiede in quanto l'ipo­teca non sussiste come tale o perchè l'iscrizione è nulla, allora si esercita un'azione sola, una vera actio negatoria, avente per scopo la dichiarazione di libertà del fondo e dovrà ritenersi competente il magistrato del forum rei sitae (art. 21 del c.p.c.) ; se, invece, la cancellazione si chiede come conseguenza della nullità o dell'estinzione del credito, la cui ipo­teca costituisca un accessorio, si avrà un'azione personale e sarà com­petente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il do­micilio, o, se questi non sono conosciuti, la dimora (art. 18 del c.p.c.).

Per l’azione di cancellazione invece bisogna distinguere: se la cancellazione viene chiesta perché l’ipoteca non sussiste come tale o perché l’iscrizione è nulla, allora si esercita un’unica actio negatoria, avente per scopo la dichiarazione di libertà del fondo e dovrà ritenersi competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o domicilio o, se questi non conosciuti, la dimora (art. 18 del c.p.c.), o quelli del luogo della nascita o dell’estinzione dell’obbligazione (art. 21 del c.p.c.).


Luogo per le citazioni e notificazioni relative a iscrizioni di obbligazioni all’ordine ed al portatore
Dopo aver regolate le ipoteche a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore (art. 2831 del c.c.) e per la loro iscrizione (art. 2839 del c.c., era naturale che il legislatore ponesse le norme relative alla loro iscrizione. Anche a questo proposito si è mantenuta la distinzione tra obbligazioni risultanti da titoli all’ordine e da titoli al portatore. Per i primi, le citazioni o notificazioni devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione; deve farsi nei confronti del portatore successivo solo nel caso che sia avvenuta l'annotazione della cessione, a favor suo, annotazione che, come abbiamo visto, non è obbligatoria, ma facoltativa.

Per le obbligazioni al portatore, invece, le citazioni e le notificazioni devono farsi al rappresentante degli obbligazionisti nel nome del quale l’iscrizione è presa e al nome del quale è annotato in margine all’iscrizione dell'ipoteca. Ma finché il rappresentante non è in sostanza il titolare del credito ipotecario, la legge vuole che gli obbligazionisti abbiano notizia degli atti di estinzione e notificazione che li riguardano. Avrebbe potuto disporre che gli atti fossero farti per pubblici proclami (art. 150 del c.p.c.), ma ha preferito un metodo più semplice, più pratico e più moderno, disponendo che le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese (artt. 2188-2194) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano che è designato, volta per volta, dall'autorità giudiziaria.

Se il rappresentante manca, per qualsiasi causa (morte, irreperibilità) o il suo nome non é stato annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria, deve chiedersi all'autorità giudiziaria la nomina di un curatore, essa provvede con decreto da pubblicarsi nei modi innanzi indicati, e al curatore vanno fatte le citazioni e le notificazioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1158 E' mantenuta nell'art. 2842 del c.c., con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 1995 del codice precedente, la facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione; e, senza divario dal codice anteriore (art. 1999), sono nell'art. 2844 del c.c. disciplinate le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo nonchè le notificazioni relative alle iscrizioni medesime. Norme particolari vengono poi stabilite dall'art. 2845 del c.c. per le citazioni e le notificazioni che concernono le iscrizioni prese a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore. Per le citazioni e le notificazioni che si riferiscono a queste ultime, oltre che l'iscrizione nel registro delle imprese, è apparso opportuno — in considerazione della massa normalmente ingente degli obbligazionisti — disporre la pubblicazione per estratto in un giornale quotidiano da designarsi dall'autorità giudiziaria. Conformemente all'art. 2000 del codice del 1865, migliorandone la formulazione, l'art. 2846 del c.c. regola l'onere delle spese d'iscrizione dell'ipoteca.

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