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Articolo 2830 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ipoteca giudiziale sui beni dell'ereditā beneficiata e dell'ereditā giacente

Dispositivo dell'art. 2830 Codice Civile

Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore(1).

Note

(1) Nel caso in cui le ipoteche venissero poste in essere contravvenendo ai divieti sanciti dalla presente disposizione, queste sarebbero da ritenersi assolutamente prive di qualsivoglia tipo di effetto, e denominate perciò nulle o comunque con possibilità di efficacia solo dopo l'eventuale superamento della situazione di giacenza o del beneficio d'inventario.

Ratio Legis

La norma in esame risulta posta al fine di tutelare la par condicio creditorum (v. art. 2741), per evitare di conseguenza che si vengano a creare situazioni di preferenza nei confronti di determinati creditori in ordine a beni che successivamente potrebbero essere soggetti a procedura di liquidazione ex artt. 498 e 530.

Spiegazione dell'art. 2830 Codice Civile

Impossibilità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente

Con questo articolo si è chiarito un dubbio che era sorto nella interpretazione dell'art. 1971 del codice preesistente, il quale disponeva che «le sentenze di condanna non producono l'ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario ». Esso era, generalmente, inteso nel senso che, rispetto a tali crediti, non si poteva iscrivere se la condanna fu pronunziata in vita contro il de cuius. Invece, il nuovo codice espressamente dispone che questa ipoteca non si può iscrivere neppure in base a sentenza pronunciata ante­riormente alla morte del debitore.


Insanabilità dell'iscrizione abusiva

Se abusivamente si iscrivesse tale ipoteca essa non potrebbe sanarsi se l'erede diventasse noto o se si verificasse la decadenza del beneficio d'inventario. Qui non si tratta di un vizio, ma di assoluta man­canza del titolo costitutivo dell'ipoteca. Né si dice che la decadenza del beneficio d'inventario operi retroattivamente, dovendo l'eredità rite­nersi accettata puramente e semplicemente fin dal principio. L'ipoteca giudiziale è vietata per assicurare l'uguaglianza fra i creditori ereditari. Ora se la decadenza dal beneficio è comminata in danno dell'erede e nel Comune interesse dei creditori, non è giusto che essa, sia pure indi­rettamente, giovi ad alcuni e nuoccia ad altri, e tanto meno è giusto che nuoccia ai creditori i quali, in ossequio alla legge, si sono astenuti dal­l'iscrivere ipoteca giudiziale, e giovi a coloro che iscrissero abusivamente poco curandosi del divieto legale. E lo stesso deve dirsi nell'ipotesi di volontaria rinunzia dell'erede al beneficio d'inventario.

Sarebbe stato opportuno estendere il divieto d'iscrizione sui beni dell'eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario per tutte le ipoteche, anche convenzionali e legali, giacché, iniziata la liquidazione del passivo, non dovrebbe essere turbata la par condicio dei creditori. E' vero che l'erede che ha accettato col beneficio d'inventario decade da questo se sottopone ad ipoteca i beni ereditari (art. 493, primo comma), ma l'ipoteca iscritta rimarrebbe in vita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1153 Al principio che le sentenze di condanna producono ipoteca giudiziale l'art. 1871 del codice del 1865 introduceva un'eccezione per il caso che si trattasse di un'eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario. La disposizione era generalmente interpretata nel senso che non potesse iscriversi ipoteca in base a sentenza pronunciata nei confronti del curatore o dell'erede con beneficio d'inventario, ma si potesse iscrivere in base a sentenza pronunciata prima della morte del de cuius. Ho ritenuto opportuno stabilire, allo scopo d'impedire che durante la liquidazione del passivo sia turbata la par conditio creditorum, che, se l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario o si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sul beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte dei debitore (art. 2830 del c.c.). Le iscrizioni potranno essere prese solo quando sia venuta meno la giacenza dell'eredità o l'erede sia decaduto dal beneficio dell'inventario.

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Andrea T. chiede
mercoledė 13/08/2014 - Umbria
“Buongiorno, ho accettato l'eredità di mio padre con beneficio d'inventario. Dell'eredità fanno parte anche delle automobili sottoposte a fermo amministrativo da parte di Equitalia a causa di vecchi debiti con il fisco di mio padre. I fermi amministrativi sono di gran lunga antecedenti alla morte di mio padre. Posso in qualche modo avvalermi dell'art. 2830 c.c.? Nell'art. 2830 si parla di ipoteche giudiziali e non di fermi amministrativi; in aggiunta come detto i fermi amministrativi erano molto antecedenti la morte di mio padre. Grazie e cordiali Saluti”
Consulenza legale i 13/08/2014
L'articolo 2830 c.c. ha come ratio quella di mantenere la par condicio creditorum, cioè la parità tra i creditori: difatti, nelle ipotesi previste dalla norma la garanzia patrimoniale è limitata al compendio ereditario e non sarebbe quindi giustificato che singoli creditori, mediante iscrizione di ipoteca giudiziale, potessero munirsi di diritti di prelazione.
Notiamo che la norma si riferisce alle iscrizioni ipotecarie giudiziali che siano iscritte in epoca successiva all'accettazione con beneficio d'inventario: quindi, a tacer del fatto che la disposizione non potrebbe applicarsi analogicamente ad altri istituti diversi dall'ipoteca giudiziale (sono escluse addirittura le ipoteche legali e volontarie), in ogni caso non sussisterebbe uno dei presupposti fondamentali dell'istituto, in quanto i fermi amministrativi delle auto sono ben precedenti alla morte del de cuius.
Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, come le automobili, è disciplinato dal D.P.R. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste: la violazione di tale divieto comporta una sanzione anche molto elevata. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può essere venduto, assieme al vincolo (il nuovo proprietario non potrà a sua volta circolare con il mezzo).
L'unico modo per cancellare il fermo è quello di pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione (se ancora dovuto: ad esempio, non sarebbe più dovuto se il debito si fosse prescritto).
L'accettazione con beneficio d'inventario ha come scopo quello di tutelare l'erede dalle conseguenze negative che potrebbero derivargli dall'accettazione di un'eredità in cui i debiti e i pesi superino il valore dei beni ereditari.
E' bene ricordare che ai sensi dell'art. 494 del c.c. l'erede è tenuto a redigere in maniera completa e veritiera l'inventario, sia nelle voci attive che passive: l'erede decade dal beneficio d'inventario in caso di omissione in mala fede di denunzia di beni appartenenti all'eredità o di passività esistenti, oppure di denunzia in mala fede di passività non esistenti.
Pertanto, i debiti con il fisco dovranno essere inseriti nell'inventario e, una volta soddisfatti, comporteranno la cancellazione del fermo amministrativo. Più precisamente, per la cancellazione del fermo amministrativo occorre presentare al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) il provvedimento di revoca che l’Agente della riscossione rilascerà all’atto del pagamento integrale del debito, unitamente alla quietanza di pagamento e all'originale del certificato di proprietà.
Se, invece, i debiti non saranno estinti, il creditore potrà procedere alla vendita forzata del veicolo per soddisfarsi sul prezzo ricavato.