Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28202 del 6 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennitą di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietą.

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