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Articolo 1285 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obbligazione alternativa

Dispositivo dell'art. 1285 Codice Civile

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione(1), ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [1181](2).

Note

(1) L'obbligazione alternativa ha ad oggetto due prestazioni.
(2) L'obbligazione può essere anche semplice, se ha ad oggetto una sola prestazione; cumulativa, se ha ad oggetto più prestazioni da eseguirsi tutte; facoltativa se, avendo ad oggetto un'unica prestazione, consente comunque al debitore di liberarsi eseguendone un'altra, come accade, ad esempio, nel contratto estimatorio (1556 c.c.).
La distinzione è importante in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni non imputabile al debitore: se l'obbligazione è alternativa e l'impossibilità si verifica prima della scelta (1286 c.c.), egli è tenuto ad eseguire l'altra prestazione (1288 c.c.); se è facoltativa l'impossibilità estingue l'obbligazione e libera il debitore.

Ratio Legis

Il legislatore ha introdotto tale figura al fine di favorire i rapporti giuridici, consentendo alle parti di dedurre due prestazioni in obbligazione, in modo da rendere al debitore più agevole l'adempimento.

Brocardi

Duae res, vel plures, sunt in obligatione, una autem in solutione
Facultas solutionis
In alternativis sufficit alterutrum adimpleri
Ius eligendi
Obligatio cum facultate solutionis

Spiegazione dell'art. 1285 Codice Civile

Regola fondamentale dell'obbligazione alternativa. Pluralità di prestazioni. Effetto liberatorio del pagamento di una di esse

L'art. 1285 pone la regola fondamentale dell'obbligazione alternativa e ne chiarisce la essenza.
Si pone in detto articolo in evidenza il fatto che le prestazioni dedotte in obbligazione e che ne costituiscono l'oggetto, sono più (il che invece non accade come si è detto nelle facoltative ne nelle generiche): però esse non sono congiuntamente esigibili ma solo l'una o l'altra ed i1 pagamento di una di esse ha effetto pienamente liberatorio.


Raffronti con la disciplina stabilita dal codice del 1865. Differenze formali

Il codice civile del 1865 enunciava lo stesso concetto fondamentale ed accoglieva il medesimo principio.

Si riscontrano solo lievi differenze formali, fra i due codici. Nell'art. #1177# del codice del 1865 si dice: «chi ha contratto un'obbligazione alternativa» più esattamente invece il codice del 1942 parla di «debitore di un’obbligazione alternativa» con che chiaramente si riferisce a qualunque specie di obbligo quale che ne sia la fonte, sia questo i1 contratto sia invece ogni altro fatto od atto idoneo (art. 5).

Il codice del 1 865, parla pure di cose «disgiuntamente comprese nell'obbligazione»; quello in vigore invece di «una delle due prestazioni dedotte in obbligazione».

Anche qui nessuna differenza sostanziale, ma vi è un perfezionamento tecnico, giacchè si sostituisce alla parola «cose» l'altra di «prestazione» che è più precisa e invece di far cenno delle «cose comprese nella obbligazione» che è espressione generica, si pone in rilievo il carattere tipico delle obbligazioni alternative, ossia che le varie prestazioni pur essendo tutte dedotte nell'obbligazione non sono congiuntamente esigibili, ma solo disgiuntamente, e propriamente una sola di esse.

Così come il codice del 1865, anche quello in vigore, stabilisce che il debitore può prestare l'una o l'altra: ma non parte dell'una o parte dell'altra, salvo beninteso che i1 creditore vi acconsenta.

La razionalità del principio, che era accolto anche nel diritto romano, non ha bisogno di illustrazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1285 Codice Civile

Cass. civ. n. 6984/2018

Non è suscettibile di esecuzione in forma specifica l'obbligazione principale assunta con falsa alternativa, che ricorre qualora sia contrattualmente prevista un'obbligazione subordinata, avente natura di sanzione per l'inadempimento, ed il debitore sia tenuto ad adempierla qualora non abbia adempiuto l'obbligazione principale; l'obbligazione con falsa alternativa si distingue sia dall'obbligazione alternativa, in cui due obbligazioni concorrono in posizione di parità e con scelta della prestazione rimessa alla volontà di una delle parti, sia dall'obbligazione facoltativa, in cui l'obbligazione principale è unica, ma è rimesso alla volontà del debitore fornire una determinata diversa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non fosse suscettibile di esecuzione in forma specifica la prestazione principale dedotta in un'obbligazione con falsa alternativa, osservando che, inadempiuta l'obbligazione principale, i creditori non avevano richiesto l'adempimento dell'obbligazione subordinata).

Cass. civ. n. 26988/2013

L'obbligazione alternativa postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e poste su un piano di parità, con scelta rimessa alla volontà di una delle parti, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto il pagamento di una somma di denaro (nella specie, pari al costo di costruzione dei beni) soltanto per il caso di sopravvenuta impossibilità del trasferimento immobiliare, dedotto in via principale. Ne deriva che, nel caso di nullità dell'obbligazione principale, per indeterminabilità dell'oggetto, neppure può ritenersi integrato il presupposto per l'adempimento dell'obbligazione subordinata. (Rigetta, App. Venezia, 11/04/2007).

Cass. civ. n. 17512/2011

L'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art. 1285 e segg. c.c., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza -, dovuta solo in via subordinata e secondaria, qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile, peraltro, solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. (Nella specie, la S.C. ha negato la ravvisabilità di un'obbligazione alternativa in relazione a contratto di deposito irregolare avente ad oggetto la consegna di una determinata quantità di pistacchio, con facoltà del depositario di acquistarne la proprietà pagandone il prezzo, ovvero di riconsegnare la merce entro il termine convenuto, posto che il negozio concluso tra le parti non prevedeva affatto che con l'obbligazione restitutoria a favore del depositante concorresse la previsione disgiuntiva di altra prestazione con effetto solutorio).

Cass. civ. n. 12576/1995

L'obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile.

Cass. civ. n. 1848/1969

Oltre che dar vita ad un'obbligazione alternativa ovvero con facoltà alternativa, le parti possono creare una falsa alternativa, che si realizza, fra l'altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l'altra si colloca in posizione subordinata. Questa caratteristica distingue l'ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti dell'obbligazione facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria è dovuta a titolo di sanzione per l'inadempimento della prestazione principale piuttosto che per determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell'atto di scelta.

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