(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 746, comma 2, cod. civ., nel caso di immobili ipotecati oggetto di donazione, la collazione deve essere eseguita mediante imputazione del valore e non in natura, circostanza che non incide sulla titolaritą del diritto di proprietą degli immobili stessi e non giustifica la sospensione del giudizio di rilascio.