Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario(1), i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente [art. 556 del c.c.].
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario(1), i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente [art. 556 del c.c.].
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 20041/2016
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina.
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