Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario(1), i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente [art. 556 del c.c.].
Note
(1)
Vi è chi ritiene che la norma si applichi ad entrambi i casi di imputazione obbligatoria ex art. 746 c. 2 del c.c. (alienazione e concessione in ipoteca).