Cass. civ. n. 32694/2024
Quando è dichiarata nulla una donazione di denaro eseguita in vita dal de cuius, la relativa somma diviene oggetto di un credito verso l'erede donatario e deve essere imputata alla quota ereditaria ai sensi dell'art. 724, comma 2, cod. civ. Tuttavia, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dalla data del pagamento originario, con riferimento all'azione di ripetizione di indebito.
Cass. civ. n. 15517/2024
In tema di donazione indiretta immobiliare realizzata tramite trasferimento di quota, la cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta alla collazione ex art. 746 cod. civ., purché sia provato che tutti gli oneri necessari per assicurare il trasferimento del bene siano stati effettivamente sostenuti dal preteso donante.
Cass. civ. n. 22530/2023
Qualora uno dei condividenti si trovi nel possesso dell'intero bene da dividere e ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione, si configura, oltre al diritto al conguaglio a favore della parte non assegnataria del cespite, anche l'autonomo diritto, a favore della parte che non aveva la disponibilità materiale del bene, alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con l'azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto.
Cass. civ. n. 17755/2023
In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte.
Cass. civ. n. 14274/2023
In tema di donazione, è legittima la clausola con la quale il donante dispensi espressamente e parzialmente il donatario dalla collazione per la sola parte eccedente la quota di legittima spettante al donatario non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale da collazione.
Cass. civ. n. 2588/2023
Nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 del d.P.R. 131 del 1986, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal "de cuius" ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c.
Cass. civ. n. 14193/2022
La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.
Cass. civ. n. 27086/2021
Nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale.
Cass. civ. n. 22123/2021
In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, va interpretato in accordo con la disciplina civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto dall'art. 724 c.c.; pertanto la base imponibile per calcolare l'imposta di registro sulla divisione deve essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore del bene collazionato per imputazione. Ne consegue che l'assegnazione dell'unico bene rimasto nell'asse ereditario a un condividente, se il relativo valore coincide con la sua quota di diritto sull'intera massa, non comporta l'emersione di conguagli nè tantomeno l'imposizione di alcunché secondo le regole della vendita.
Cass. civ. n. 20706/2021
In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione.
Cass. civ. n. 509/2021
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.
Cass. civ. n. 17022/2017
In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell'asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all'esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).
Cass. civ. n. 3932/2016
I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione; mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius".
Cass. civ. n. 20633/2014
Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, secondo comma, cod. civ.
Cass. civ. n. 12830/2013
L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.
Cass. civ. n. 25646/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 c.c., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.
Cass. civ. n. 5092/2006
Ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., il coerede debitore del
de cuius, al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.
Cass. civ. n. 3617/1987
Dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione, il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditore a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo infine i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione.
Cass. civ. n. 398/1985
Con riguardo a divisione ereditaria allorquando i crediti e i debiti tra coeredi derivano dallo stato di comunione ereditaria, l'imputazione di essi allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, mediante il prelevamento dei beni dalla massa ereditaria nell'ambito delle operazioni divisionali, pur facendo parte del procedimento divisorio, non si identifica con la divisione vera e propria dei beni oggetto dei prelevamenti stessi, con la conseguenza che, al fine di accertare se le porzioni corrispondano alle rispettive quote ereditarie, occorre fare sempre riferimento al valore dei beni al momento della divisione e non a quello dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 1221/1969
È consentito al coerede debitore di estinguere il debito verso l'eredità o verso la gestione della comunione ereditaria, mediante pagamento in valuta, anziché mediante imputazione, ove ciò avvenga prima della formazione delle porzioni ereditarie.