(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile č irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardivitā della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltā del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.