Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32694 del 16 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando č dichiarata nulla una donazione di denaro eseguita in vita dal de cuius, la relativa somma diviene oggetto di un credito verso l'erede donatario e deve essere imputata alla quota ereditaria ai sensi dell'art. 724, comma 2, cod. civ. Tuttavia, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dalla data del pagamento originario, con riferimento all'azione di ripetizione di indebito.

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