Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25646 del 23 ottobre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 c.c., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote non comporta una divisione parziale dell'ereditą, bensģ realizza un'attivitą di carattere meramente prodromico alle attivitą strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.

(massima n. 2)

Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni gią oggetto di donazione rimangono di proprietą del medesimo condividente la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.

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