Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17755 del 21 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non č regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte.

(massima n. 2)

Se la donazione supera il valore della quota del donatario, si avrā che il relictum č in grado di soddisfare solo in parte il diritto ex collatione di ciascuno dei coeredi concorrenti (discendenti o coniuge). In questa ipotesi, il donatario č escluso dalla comunione sul relictum, rimanendo a suo carico l'obbligo di pagamento dell'eccedenza, che č conseguita dai coeredi dopo il prelevamento di tutti i beni relitti. Su tale eccedenza, che costituisce obbligazione di valuta che trae la propria origine nella scelta del donatario di conferire per imputazione la donazione di valore superiore alla quota (supra), sono dovuti gli interessi dal giorno in cui si č aperta la successione.

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