Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1221 del 17 aprile 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

È consentito al coerede debitore di estinguere il debito verso l'eredità o verso la gestione della comunione ereditaria, mediante pagamento in valuta, anziché mediante imputazione, ove ciò avvenga prima della formazione delle porzioni ereditarie.

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