(1)Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [587 c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto(2) [458, 463 n. 4, 1412 c.c.].
(1)Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [587 c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto(2) [458, 463 n. 4, 1412 c.c.].
Cass. civ. n. 1290/1974
Il testatore non è obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell'ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non è tenuto a riprodurre tutte le disposizioni già adottate che intenda conservare, ma può procedere con disposizioni scritte autonome. Il carattere integrativo o modificativo di queste ultime può essere indicato espressamente ovvero può risultare dalla comparazione tra le diverse disposizioni secondo la compatibilità delle seconde con le prime o la prevalenza delle ultime sulle precedenti.
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Lo studio propone un approccio al tema della successione a titolo particolare incentrato sulla valorizzazione degli interessi concretamente rilevanti nelle singole fattispecie: emerge così la necessità di ricostruire anche la disciplina dei legati secondo la funzione che le singole attribuzioni realizzano di volta in volta. In questa prospettiva, il legato di debito, momento di peculiare intersezione della normativa successoria con quella del rapporto obbligatorio, offre... (continua)
Il contributo analizza la revoca testamentaria nella più ampia prospettiva della diffusa, quanto discutibile, tassonomia tra atti mortis causa e atti inter vivos, altresì indagando i profili dell'oggetto della sua operatività (ribadendo la definitività e la precettività del testamento e gli equivoci concettuali troppo spesso non denunciati), le modalità di produzione degli effetti e la qualificazione in termini di negozialità, provvedendosi... (continua)
Il presente volume è suddiviso in tre titoli che prendono in considerazione tutti gli aspetti teorico-redazionali della prova concorsuale mortis causa: le diverse forme di testamento; - l'istituzione di erede con particolare attenzione alla disposizioni riguardanti i legittimari, la divisione e l'institutio ex re certa; - la panoramica completa dei legati tipici ed atipici, oltre alle disposizioni a carattere patrimoniale e non, tipiche ed atipiche. Ogni paragrafo è suddiviso... (continua)
Il legato è un istituto il cui contenuto è commisurato alle esigenze sempre nuove del testatore e pur mantenendo sempre la stessa struttura, di per sé già idonea a garantire una successione a titolo particolare di qualsiasi diritto, nel corso dei secoli è stato riempito in maniera sempre diversa in funzione delle sue finalità.
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