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Articolo 2412 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Limiti all'emissione

Dispositivo dell'art. 2412 Codice Civile

La società [2365, 2410, 2424, n. 10, 2479 bis] può emettere obbligazioni [2421, n. 2] al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato [2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479 bis](1). I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successivacircolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili [2831] di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere(2).

I commi primo e secondo non si applicano all'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni(3).

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Note

(1) Prima dell riforma, il limite era fissato nel capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Comma sostituito dall'art. 32, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Ratio Legis

La norma identifica la ratio del limite: l'esigenza di un equilibrato ricorso al capitale di rischio e di prestito. Con il termine "complessivamente" si evidenzia l'esigenza di conteggiare anche il valore delle obbligazioni già emesse ed ancora in circolazione.

Spiegazione dell'art. 2412 Codice Civile

La norma pone un limite generale all'emissione di obbligazioni, stabilendo che possono essere emesse per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale.
La norma non precisa che il capitale debba essere quello versato ed esistente. Inoltre alla cifra del capitale è possibile aggiungere quella corrispondente alla riserva legale ed alle riserve disponibili. Il valore complessivo va raddoppiato per individuare il tetto massimo all'emissione di obbligazioni.
Nel computo del limite occorre tener conto anche degli strumenti finanziari che contengono un obbligo di rimborso.
L'ultimo bilancio approvato non deve essere necessariamente l'ultimo bilancio di esercizio ma può essere anche un bilancio straordinario infrannuale.

Per quanto riguarda le garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere, bisogna precisare che tali garanzie non incidono direttamente sul limite, ma sugli elementi da considerare ai fini del suo superamento al fine di evitare operazioni elusive.

Si può derogare al limite generale se l'eccedenza venga sottoscritta di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Le obbligazioni emesse in eccedenza del limite vanno, quindi, riservate ai sottoscrittori qualificati. Ciò perché tali investitori, diversamente dal comune risparmiatore, sono in grado di valutare il rischio che tale investimento comporta.

Sempre riguardo alla possibilità di superamento del limite, è espressamente stabilito che l'ipoteca deve essere di primo grado ed esclusivamente su immobili di proprietà della società. In ordine al valore da assegnare agli immobili, la dottrina propende per il valore di iscrizione in bilancio, mentre la giurisprudenza è orientata a favore del valore di mercato.

Le società quotate non sottostanno ai limiti di emissione delle obbligazioni, perché la quotazione delle azioni e delle obbligazioni equilibra il capitale di rischio e il capitale di credito.

La norma prevede ipotesi particolari in cui il limite può essere derogato con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, ad esempio per le società costituite per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa o per le società derivanti da trasformazione di enti pubblici.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

7 La delega prevede (art.4, comma 5) che la disciplina relativa all'emissione di obbligazioni sia modificata nel senso: a) di attenuarne o rimuoverne i limiti all'emissione; b) di consentire l'autonomia statutaria di determinare l'organo competente a decidere l'emissione. In attuazione non solo della specifica previsione della delega, ma anche del principio generale di valorizzazione dell'autonomia statutaria, l'art. 2410 del c.c. rimette in principio la decisione sull'emissione di obbligazioni all'organo amministrativo, salvo diversa previsione statutaria. E' conservata la regola della pubblicità della decisione e del deposito. In applicazione di uno degli indirizzi generali della Riforma, l'arricchimento degli strumenti di finanziamento dell'impresa, l'art. 2411 del c.c. dà espresso riconoscimento alla possibilità che il prestito obbligazionario assuma profili di subordinazione, e possa partecipare, anche giuridicamente, al rischio di impresa. Si recepisce così l'esperienza estera diffusa e consolidata, e già nota in Italia in settori specialistici, contribuendo, come è evidente, ad assottigliare la linea di confine tra capitale di rischio e capitale di credito. Difficile problema quello del limite all'emissione di obbligazioni. Il Codice Civile del 1942, nello stabilire all'art. 2410 che: "la società può emettere obbligazioni... per somme non eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato" si adeguava, verosimilmente, alla tesi che nel limite, e quindi nel capitale, appunto "versato ed esistente", ravvisava un principio di garanzia per gli obbligazionisti. Così interpretata, la disciplina, oltre ovviamente a condizionare e limitare pesantemente la possibilità di ricorso a tali strumenti di finanziamento tipicamente a medio-lungo termine, provocava rilevanti difficoltà applicative, soprattutto per l'accertamento dell'effettiva esistenza del capitale alla data di emissione. L'impostazione a base della disciplina del Codice Civile del 1942 era stata fortemente criticata, ed è oggi diffusamente accettata la tesi che individua la portata del limite nel senso di attuare l'esigenza di un'equilibrata distribuzione del rischio di attività di impresa tra azionisti e obbligazionisti. In altri termini, si è in presenza di una tecnica diretta ad impedire che gli azionisti ricorrano al mercato del capitale di credito a medio-lungo termine in misura eccessiva rispetto a quanto rischiano in proprio, e dunque di un principio sistematicamente analogo al limite alla emissione di azioni di risparmio e privilegiate, anche questo determinato con riferimento al capitale. Sulla base di questa impostazione del problema e dell'indicazione della delega, nonché di quanto già parzialmente avvenuto per effetto del d.lgs. n. 385 del 1993, che per talune società ha modificato il Codice Civile, si è delineato nell'art. 2412 del c.c. un regime innovativo. Si è ritenuto di mantenere in principio una regola di rapporto fra il ricorso al mercato fra il capitale di rischio e il capitale di credito, prendendo a base del parametro il capitale sociale come ammontare versato o che i soci si sono impegnati a versare, più, essenzialmente se non esclusivamente, le riserve da utili, tutto ciò che in sostanza rappresenta l'impegno economico dei soci nella società. E' sembrato opportuno al fine di agevolare l'accesso al mercato dei capitali considerare tale parametro nella misura del doppio della cifra risultante dagli elementi sopra indicati al fine di individuare il limite in questione. E' sembrato, altresì, opportuno ad ulteriore garanzia dei terzi chiedere ai sindaci l'attestazione del rispetto di questi limiti. Si è poi previsto, per agevolare il ricorso a queste fonti di finanziamento, che il limite possa essere superato se l'eccedenza è sottoscritta da parte di investitori che per la loro qualifica non hanno bisogno di speciale tutela, proteggendo il principio con la responsabilità del sottoscrittore in caso di successiva circolazione. A tal fine si sono individuati tali investitori per le loro caratteristiche di professionalità e per la loro soggezione a forme di vigilanza prudenziale; con ciò avvalendosi dei criteri che per fini analoghi sono previsti nell'articolo 11 del d. lgs. N. 385 del 1993. Per le obbligazioni garantite da ipoteca sui beni alla società si è ritenuto di doverle escludere dal limite e dal calcolo del limite. Per le società, invece, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati, esistendo il controllo del mercato, si è ritenuto di non stabilire alcun limite, a condizione, ovviamente, che destinate alla quotazione siano anche le obbligazioni. Si è mantenuta la deroga speciale prevista nell'attuale art. 2410, 3° comma. Alla restante disciplina delle obbligazioni si sono apportate solo le modifiche conseguenti a quelle principali.

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