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Articolo 2413 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riduzione del capitale

Dispositivo dell'art. 2413 Codice Civile

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite [2433, 2446], non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Ratio Legis

La norma è volta a garantire il costante rispetto dei limiti inderogabili che la legge pone all'emissione obbligazionaria, evitando in particolare che simili vincoli possano essere indirettamente aggirati mediante la riduzione del capitale sociale.

Spiegazione dell'art. 2413 Codice Civile

La norma vieta la riduzione volontaria del capitale sociale, sicché si ritiene consentita la riduzione obbligatoria per perdita.
Si sancisce il divieto di distribuzione degli utili finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Bisogna precisare che la riduzione volontaria del capitale non è vietata in assoluto, ma solo quando violi il limite di cui all'art. 2412 1° comma.
La deliberazione di riduzione in violazione della norma in commento è nulla. Così come la delibera di distribuzione di riserve.

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