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Articolo 2292 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ragione sociale

Dispositivo dell'art. 2292 Codice Civile

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale(1) [2295 n. 2, 2326, 2463, 2473, 2515, 2563, 2564, 2567].

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [2285] o defunto [2284](2), se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [2565].

Note

(1) La ragione sociale deve contenere almeno il nome di un socio, mentre l'indicazione del rapporto sociale è richiesta dalla legge in relazione all'esigenza che i terzi siano a conoscenza in concreto del tipo di società e della conseguente responsabilità dei soci.
(2) Si parla di ragione sociale derivata in quanto la ragione sociale può mantenere il nome del socio receduto, evitando così di creare confusione nella clientela.

Spiegazione dell'art. 2292 Codice Civile

Per ragione sociale s’intende il nome attribuito all’ente associativo.
La norma prescrive che la ragione sociale debba necessariamente contenere il nome di almeno uno dei soggetti che risultino soci al momento della stipulazione del contratto sociale, pena l’impossibilità di provvedere alla registrazione del contratto sociale. Non è del pari necessario includere il nome di tutti i soci.
In ogni caso, la norma consente di mantenere nella ragione sociale anche il nome di un socio deceduto o receduto, su assenso dello stesso o dei suoi eredi, qualora sia necessario per non pregiudicare la fiducia risposta dai terzi nella società.

Massime relative all'art. 2292 Codice Civile

Cass. civ. n. 20839/2017

In tema di societā in nome collettivo, il cambiamento del legale rappresentante e la modifica della ragione sociale avvenuti nel corso del processo non comportano la trasformazione della societā in un diverso soggetto giuridico.

Cass. civ. n. 18409/2014

In tema di societā di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della societā e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le societā di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili.

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