Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11956 del 2 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c., l'accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell'accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all'accollatario i crediti dell'accollato medesimo.

(massima n. 2)

La società in nome collettivo (regolare), pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia dei terzi che dei soci stessi, ed altresì titolare di diritti reali (su beni mobili od immobili) acquisiti in virtù dei conferimenti o dell'esercizio della capacità negoziale che la disciplina positiva le consente.

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