Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8908 del 11 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni civili, nel caso di societą che, successivamente alla chiusura della discussione (nella fattispecie, nel periodo compreso tra la pronuncia ed il deposito della sentenza di primo grado), si sia estinta per incorporazione, l'impugnazione č validamente notificata al procuratore costituito della societą incorporata, qualora, in applicazione analogica dell'art. 300 c.p.c., l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacitą della persona giuridica, mediante notificazione di esso, senza che, in contrario, possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2193 c.c., non operando tale previsione nel campo del processo. L'anzidetto principio č valido anche nel processo tributario, sia perché l'art. 40 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, regola l'interruzione del processo per il venir meno o per la perdita della capacitą di stare in giudizio di una delle parti (diversa dall'ufficio tributario) in modo non contrastante con la disciplina del processo ordinario, sia in virtł del rinvio operato dagli artt. 1 e 49 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, per quanto in esso non disposto, alle norme del codice di procedura civile.

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