Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12387 del 6 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'incorporazione di una società in un'altra, determinando l'estinzione della prima e la conseguente successione a titolo universale della seconda, trova la sua disciplina processuale nell'art. 300 c.p.c., non essendo invocabile l'art. 2193 c.c., la cui previsione, relativa alla presunzione di conoscenza da parte dei terzi di fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, non opera nell'ambito del processo. Conseguentemente, qualora fra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e la data di proposizione dell'appello la società originariamente parte in causa venga incorporata da altra società, senza che la fusione per incorporazione sia comunicata o portata a conoscenza della controparte, l'appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata.

(massima n. 2)

L'art. 4, lettera b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e l'art. 50, quinto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente nel novembre 1994, i quali, nell'interpretazione della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia della CEE, assoggettano all'imposta di registro proporzionale le fusioni per incorporazione tra società di capitali delle quali l'una detenga la totalità delle azioni o delle quote dell'altra non è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'esenzione dall'imposta proporzionale disposta dalla normativa comunitaria è dettata dall'esigenza politica di incentivare solo i conferimenti che accrescono la base patrimoniale dell'impresa, e cioè quelli remunerati con l'attribuzione di azioni o quote, non avendo l'esenzione ragion d'essere ove manchi un effettivo accrescimento della base patrimoniale, sicché la diversità di disciplina trova giustificazione nella diversità di situazioni; né è in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto tale norma è rispettata ogni qual volta il prelievo tributario trovi causa in elementi di fatto che siano indici rivelatori di ricchezza, laddove la comparazione del trattamento tributario riservato a situazioni diverse che si assumono economicamente equivalenti esula dal detto paramentro costituzionale per ricadere eventualmente sotto quello posto dall'art. 3 Cost., la cui inosservanza, per quanto esposto, non è invocabile.

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