Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3958 del 19 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di coassicurazione, la "clausola di delega" (o "di guida") - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennitą. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'impresa delegata operi l'integrale pagamento del sinistro, non si realizzano le due ipotesi di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. e dunque non ricorrono le condizioni per il riconoscimento in favore della delegata del privilegio di cui all'art. 78 del d.l.vo n. 175 del 1995 riservato solo agli aventi diritto all'indennizzo.

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