Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1712 del 16 febbraio 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di furto delle cose trasportate, il vettore, tenuto all'obbligo di custodia non puņ essere esonerato dalla responsabilitą per la perdita delle cose consegnategli per il solo fatto d'essersi avvalso dell'ausilio di terzi che esercitano professionalmente un'attivitą di vigilanza, ma deve provare che l'opera resa da costoro ha potuto essere a sua volta superata grazie ad un comportamento minaccioso o violento. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilitą del vettore in un caso in cui l'autotreno utilizzato per il trasporto era stato sottratto, senza usare violenza o minaccia, in un'area di parcheggio custodita da un servizio di vigilanza).

(massima n. 2)

In tema di responsabilitą del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste pił la presunzione iuris et de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l'onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo c.c.) con la sanzione per cui «sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni» (art. 1683 comma terzo c.c.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal «fatto del mittente» (art. 1693 comma primo c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull'avviso. In simile ipotesi si puņ parlare, in relazione all'art. 1693 c.c. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell'art. 1683 comma terzo c.c.

(massima n. 3)

Nella coassicurazione l'effetto della clausola di delega č solo quella di conferire all'assicuratore un potere di rappresentanza. Consegue che l'assicuratore delegato nel sottoscrivere come tale un contratto di coassicurazione in nome degli assicuratori deleganti o nel sottoscrivere insieme agli altri assicuratori un contratto di assicurazione che lo indichi come delegato non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennitą, essendo egli tenuto nei limiti della quota di sua pertinenza.

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