Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1754 del 28 gennaio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di coassicurazione, la «clausola di delega» (o «di guida») con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest'ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) del delegante.

(massima n. 2)

In tema d'assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità è di un anno, senza che possa al riguardo assumere rilievo la circostanza che risulti eventualmente proposta domanda d'annullamento dell'espletata perizia contrattuale, non essendo alle parti date di incidere sulla detta disciplina prescrizionale (nemmeno) mediante il collegamento di quest'ultima domanda con quella d'indennizzo. (Principio dalla Corte Cass. affermato nel rigettare il motivo di ricorso proposto deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 c.c. e 100 c.p.c., nonché lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, «per avere la corte del merito applicato nella specie il termine prescrizionale di cui all'art. 1952 c.c. invece di quello previsto dall'art. 1442 stesso codice, ancorché fosse stata proposta domanda d'annullamento della perizia contrattuale e, condizionatamente, quella di pagamento dell'indennizzo ed ancorché le parti del rapporto assicurativo "avessero consentito sull'an debeatur e, cioè sulla validità ed efficacia del contratto d'assicurazione e sulla risarcibilità del danno"» subito dall'assicurato).

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