Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16862 del 10 agosto 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto con cui l'assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell'indennitā nei confronti della compagnia "delegataria" č idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennitā nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchč sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano "svolti" dall'assicuratore unicamente nei confronti della delegataria, tenuta ad informare le compagnie coassicuratrici.

(massima n. 2)

In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto di citazione diretto alla sola compagnia delegataria, priva del potere di rappresentanza processuale delle compagnie coassicuratrici, non determina l'interruzione della prescrizione con l'effetto permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c., in quanto tale interruzione opera a favore ed in danno dei soggetti processuali, salvo che la legge disponga altrimenti; tuttavia, qualora l'atto di citazione abbia i requisiti dell'atto di costituzione in mora, esso č idoneo a determinare l'effetto interruttivo istantaneo a norma dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., anche nei confronti dei coassicuratori, in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi conferita all'assicuratore delegatario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.