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Articolo 1909 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

Dispositivo dell'art. 1909 Codice Civile

L' assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato(1); l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso(2).

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata(3), e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Note

(1) La norma disciplina la c.d. soprassicurazione. Si ritiene che essa non sia valida come contratto di assicurazione ma come fattispecie atipica (1322, 2 c.c.) in quanto, ottenendo l'assicurato un lucro, manca la funzione indennitaria.
(2) L'ultima parte del periodo induce a ritenere che la sanzione comminata dal legislatore non possa essere quella della nullità (1418 ss. c.c.) in quanto il contratto nullo è totalmente inidoneo a produrre effetti, mentre ai sensi della disposizione in esame l'assicurato è obbligato a versare i premi per il periodo in corso. La nullità, inoltre, in quanto sanzione eccezionale, dovrebbe essere espressamente prevista, laddove la formula "non è valida" lascia margini di incertezza interpretativa.
(3) In particolare, l'effetto cui la norma si riferisce è quello che si produce nei confronti dell'assicuratore: egli, in caso di sinistro, è tenuto a versare un'indennità ridotta proporzionalmente sino al valore reale del bene.

Ratio Legis

La norma costituisce applicazione del principio indennitario (v. 1905 c.c.) in base al quale l'assicuratore non può essere chiamato a versare all'assicurato un indennizzo maggiore rispetto al valore del bene.

Spiegazione dell'art. 1909 Codice Civile

Vecchio e nuovo codice

In tema di valore assicurabile e relativa valutazione nonché di rapporto tra valore assicurabile e somma assicurata (assicurazione parziale o sotto assicurazione e assicurazione per somma eccedente o soprassicurazione) ti codice del 1882 dettava in tre articoli (435, al quale per l'assicurazione sui prodotti del suolo erano da aggiungere il 446, 425 e 428) delle norme che nel loro principio fondamentale erano frutto di una lunga e ben consolidata tradizione, sorta nel seno delle assicurazioni marittime per opera della pratica delle polizze e accolta e sigillata da una costante dottrina e giurisprudenza, nonché dalla legislazione dei van Paesi : tradizione ricevuta attraverso il code de commerce e la legge belga del 1874.

Le più moderne legislazioni straniere, specialmente per quanto riguarda la sotto e sopra assicurazione, hanno accolto gli stessi principi e così i progetti di riforma.

Gli stessi principi vengono accolti, sulla base quasi testuale del progetto 1940, dal nuovo codice. Infatti :
a) L’art. 1907 in tema di assicurazione parziale stabilisce come il vecchio codice (art. 425), i progetti e le principali leggi straniere la regola proporzionale. A differenza del vecchio codice che taceva al riguardo, il nuovo chiarisce però esplicitamente:
1) che il rapporto va istituito tra la somma assicurata ed il valore assicurabile al tempo del sinistro;
2) che è lecita la deroga convenzionale alla regola proporzionale (assicurazione a primo rischio), deroga del resto già avallata da dottrina e giurisprudenza anche nel silenzio della legge;

b) L’art. 1908 in tema di valutazione del danno stabilisce, come il vecchio codice (art- 435). che deve tenersi conto del valore dell cose assicurate al tempo del sinistro ; che a tale scopo è necessaria una valutazione preventiva al momento della conclusione del contratto mediante stima accettata ; che, nella assicurazione prodotti del suolo (articolo 446 vecchio codice), si deve tenere conto del valore del prodotto al tempo della maturazione o del raccolto. A differenza del vecchio codice stabilisce espressamente che la stima deve essere fatta per iscritto e accettata da ambedue le parti, non equivalendo a stima la dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti ; ma non dice in quale caso l'assicuratore può impugnare la stima : ciò che, secondo il vecchio codice - e la norma dava luogo a gravi dubbi sul suo valore esemplificato o tassativo (infra) — non poteva avvenire che per frode, simulazione e falsificazione, senza pregiudizio di ogni altra azione anche penale.

c) L’art. 1909 in tema di soprassicurazione afferma gli stessi principi, seguiti dal vecchio codice (nullità in caso di mala fede dell’assicurato ; inefficacia della cola parte in eccedenza i n caso di buona fede), stabilendo soltanto un modo più semplice per la determinazione l'ammontare del premio dovuto dall'assicurato in buona fede a sanzione della sua colpa in contrahendo.


Valore: concetto. Valore al tempo della conclusione del contratto. Valore durante il rapporto

Il valore della cosa assicurata nei limiti dell'interesse assicurato, o più brevemente il valore dell'interesse assicurato, costituisce il valore assicurabile. Tale valore non put) essere che obbiettivo, essendo esclusa dal principio indennitario l'assicurabilità di un valore soggettivo e di affezione. Il valore oggettivo è, quando possibile, dato dal valore di scambio, o, altrimenti, dal valore d'uso, calcolato perché sempre in modo oggettivo. Poiché tale valore è però soggetto a continue oscillazioni dipendenti da molteplici cause, sia specifiche alla cosa assicurata (diminuzione del valore per uso, aumento di valore di un immobile per restauri o rendite di posizione), sia generali alla categoria alla quale la cosa assicurata appartiene (aumento del valore della proprietà immobiliare in genere), sia generale del mercato monetario (diminuzione o aumento del valore di acquisto della moneta), occorre distinguere tre tempi del valore :
1) Valore assicurabile al tempo della conclusione del contratto 0 valore assicurabile in senso tecnico;
2) Valore assicurabile in un determinato tempo del vita;
3) Valore assicurabile al tempo (prima) del sinistro.

Il primo valore viene di solito indicato in polizza con dichiarazione unilaterale (quasi mai controllata dall'assicuratore) dell'assicurato.

Tutti e tre i tempi del valore hanno importanza per la determinazione della soprassicurazione (infra), che si ha non appena il valore (anche quello iniziale) viene operato dalla somma assicurata. Nel regime del vecchio codice tutti e tre i tempi del valore avevano rilievo anche per la determinazione della sottoassicurazione (art. 425) ad assicurazione doppia (art. 426). Col nuovo codice invece soltanto il valore al tempo del sinistro ha rilevanza sia per la determinazione della sotto-assicurazione (art. 1907 del c.c.), la cui regola proporzionale trova appunto applicazione in sede di risarcimento del danno ; sia, nel caso di assicurazione doppia, per l'applicazione della regola o per l'azione di regresso, sempre in base a detta regola, dell'assicuratore che ha pagato verso gli altri.

Il valore al tempo del sinistro ha inoltre rilievo agli effetti della valutazione del danno, essendo questo costituito dal valore risarcibile dedotto il valore delle cose salvate. Tale valore è quindi di gran lunga più importante degli altri ; e mentre però il valore al tempo della conclusione baste la dichiarazione dell'assicurato, il valore risarcibile richiede un accertamento rigoroso.


Stima: natura ed effetto

L'accertamento del valore dell'interesse al tempo del sinistro pub avere luogo soltanto a posteriori a sinistro avvenuto, nel momento della determinazione del danno con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge (così espressamente l'art. 435 vecchio codice). L'onere della prova incombe naturalmente sull'assicurato, essendo l'esistenza di un danno - dato dal valore risarcibile dedotto il valore delle cose salvate - un fatto costitutivo del suo diritto (infra).

La legge ammette però un accertamento a priori che viene effettuato preventivamente al momento della conclusione del contratto : tale accertamento dicesi stima (art. 1908 cpv.) e stimate dicesi le polizze che lo contemplano.
La stima è un accordo tra assicuratore e assicurato. Può essere raggiunto anche mediante rappresentanti e quindi in nome dell'assicuratore anche dall'agente fornito di rappresentanza attiva (autorizzato a concludere contratti), non però da agente sfornito di rappresentanza. Tale accordo pus essere contemporaneo alla conclusione del contratto ovvero posteriore. La stima deve risultare da atto scritto (agli effetti dell'art. 2702 segg.) : cioè o dalla polizza stessa o da altro apposito documento sottoscritto dalle due parti. Se quindi non e esplicitamente attribuita la natura di stima, non vale come tale la dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 1908, 20 cpv.). Per la stima non è però necessaria una valutazione formate fatta con l'intervento di tecnici e previo accurato e analitico esame della cose esposte al rischio, essendo sufficiente una tale valutazione tecnica oggettiva fatta con qualunque mezzo e in ogni modo.

La stima vincola soltanto le parti e non estende la sua forza ai terzi, ai quali non è pertanto opponibile.

Qual è l'efficacia sia pure inter partes della stima ? Cioè cosa accade quando la stima è stata effettuata — con o senza malafede dall'assicuratore — per un valore superiore a quello reale a prevedibile o comunque quando, per diminuzione del valore, essa risulti superiore al valore risarcibile? Il vecchio codice la dichiarava impugnabile soltanto per frode, simulazione o falsificazione e la giurisprudenza ed una parte della dottrina non esitavano ad applicare in modo restrittivo le norme di legge, escludendo l'impugnativa non soltanto in caso di discordanza tra valore reale e valore riconosciuto, ma anche in caso di vizio di consenso derivante da una delle cause previste dalla legge. Ma non sono mancate autorevoli voci che, invocando la frase del codice senza pregiudizio di ogni altra azione, anche penale per poter applicare la norma dell’art. 478 sulla soprassicurazione e in nome del principio di indennità hanno proclamato l'impugnabilità in ogni caso di valore reale inferiore a quello stimato.

Il nuovo codice non parla di impugnativa ma le pone del limiti : meglio ancora che sotto il vecchio codice, pub dunque affermarsi la bontà della seconda dottrina. Il principio indennitario, rigorosamente affermato anche al primo comma dello stesso art. 1908, costituisce lo stesso li­mite alla funzione della stima: allo scopo di evitare indagini difficili e lunghe dopo il sinistro si pone una valutazione preventiva ; ma la valutazione data dalla stima non può porre che una presunzione iuris tantum. La stima perciò ha soltanto l'effetto di invertire l'onere della prova : non incombe più sull'assicurato provare il valore risarcibile ; incombe invece sull'assicuratore dimostrare che il valore risarcibile è inferiore a quello stimato.


Somma assicurata. Rapporto tra somma e valore. Assic. Piena. Sottoassicurazione

Dal valore assicurabile, qualunque sia il momento del suo riferimento, si deve distinguere la somma assicurata. Il primo in base al principio rigoroso d'indennità rappresenta il massimo limite legale (danno totale) alla obbligazione dell'assicuratore (oltre l'obbligazione delle spese di salvataggio di cui infra art. 1914) ; la seconda rappresenta invece, nei limiti del primo, il massimo limite convenzionale.

Può accadere che non sia possibile determina.re un valore assicurabile (così nell'assicurazione di responsabilità civile) ovvero che non sia fissata una somma assicurata. Nel primo caso l'obbligazione dell'assicuratore sarà stabilita in base al danno nei limiti della somma assicurata. Nel secondo caso sari stabilita in base al danno senza altro limite che quello del danno.

Quando, come accade quasi sempre, esiste un valore assicurabile e viene fissata una somma assicurata, tra l'uno e l'altra si stabilisce un rapporto aritmetico che dà luogo a tre ipotesi:

a) Somma assicurata e valore assicurabile coincidono: in tal caso si ha assicurazione piena. In caso di danno, l’assicuratore è tenuto a risarcirlo per intero.

b) La somma assicurata è inferiore al valore assicurabile : in tal caso si ha assicurazione parziale o sottoassicurazione. Agri effetti della sottoassicurazione, il rapporto va istituito tra somma assicurata e valore assicurabile al tempo del sinistro (così espress. l'art. 1907), dato che la sottoassicurazione non ha nessun rilievo fino al momento del sinistro. La sottoassicurazione è talora dovuta a fattori esterni (aumento di valore assicurabile, originalmente coincidente con la somma assicurata) o a libera volontà dell'assicurato (alto scopo di risparmiare sul premio) ; talora è invece resa obbligatoria dalla polizza allo scopo di togliere nell'assicurato ogni velleità di provocare un sinistro e spingerlo alla maggiore diligenza obbligandolo a sopportare una parte rischio. In tal caso è fatto divieto — di solito a pena di decadenza — di assicurare presso altri la quota di rischio che deve rimanere a carico dello stesso assicurato.

In caso di sottoassicurazione, secondo an principio più che tradizionale, l'assicuratore è obbligato a risarcire il danno soltanto in proporzione alla somma da lui assicurata. La regola proporzionale viene espressa dalla seguente equazione : i : d = s : v2.

La regola proporzionale può essere però derogata dalla volontà delle parti (espress.: art. 727) : si ha allora la c.d. assicurazione a primo rischio. L'assicuratore in tal caso è obbligato a risarcire il danno col solo limite della somma assicurata. Oltre tale limite il danno è a carico dell'assicurato.


Soprassicurazione

c) La somma assicurata è superiore al valore assicurabile: in tal caso si ha assicurazione per somma eccedente il valore o soprassicurazione. Dato che la soprassicurazione implica un inutile pagamento di premio eccedente, e utile evitarla o eliminarla in qualsiasi momento. Per determinare se vi sia o meno soprassicurazione vale il rapporto tra somma assicurata e valore assicurabile in qualsiasi tempo e non soltanto al tempo del sinistro.

La soprassicurazione costituisce una violazione al principio indennitario e un incitamento ai sinistri dolosi o gravemente colposi. Tutte le legislazioni, oltre che le stesse polizze, l'hanno quindi combattuta, spesso aspramente e con mezzi draconiani. In conformità della tradizione più consolidata, già accolta dal vecchio codice, il nostro diritto distingue due ipotesi :

a) In caso di dolo del contraente (assic. per conto altrui dell’assicurato), l’assicurazione è nulla. A costituire dolo, basterà la piena consapevolezza da parte dell'assicurato dell’esistenza del valore dichiarato e l’intenzione d lucrare. Se l'assicuratore ha concluso l'assicurazione per maggior comma in buona fede, credendo cioè al valore dichiarato dall'assicurato. questi è verso di lui obbligato a tutti i premi decorsi, e quindi se già pagati non può ripeterli, e al premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

b) Se non vi è dolo nel senso sopradetto, da parte del contraente (nell'assicurazione per conto altrui, dell'assicurato) si applica il principio utile per inutile non vitiatur l'assicurazione è valida ed efficace fino alla concorrenza del valore reale, inefficace per l'eccedenza. Il contraente ha diritto ex nuovo alla riduzione del premio in proporzione alla riduzione della somma assicurata.

L'onere della prova della non coincidenza tra somma assicurata e valore assicurabile (sottoassicurazione ; soprassicurazione), quale fatto totalmente (soprassicurazione dolosa) o parzialmente (soprassicurazione in b. f. ; sottoassicurazione) impeditivo del diritto dell'assicurato), incombe sull'assicuratore.


II danno e la sua determinazione. Perizia

Il valore del danno o, più precisamente, il danno è costituito dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano immediatamente prima del sinistro e il valore che esse, rectius, le cose salvate — hanno dopo a sinistro.

Assai spesso le polizze rinviano l'accertamento del danno ad un collegio di periti, dei quali due nominati uno per parte e un terzo nominato in caso di disaccordo dei primi due. Ciascuna parte pagherà la spesa del perito da essa nominato e metà della spesa del terzo. La normale competenza del collegio peritale è stabilire quantum debeatur (funzione economica) nonché, eventualmente, le cause del danno, ma non an debeatur (funzione giuridica) si tratta quindi di quells specie di arbitrato irrituale che è l'arbitraggio e non di arbitrato rituale in forza di clausola compromissoria. Talora però, specie nella riassicurazione e in genere nell'assicurazione in abbonamento, è contenuta la clausola compromissoria per un arbitrato rituale la cui competenza è la determinazione anche dell'an debeatur.

La questione dell'an debeatur, tanto se sollevata prima, quanto se sollevata dopo l'espletamento della perizia, e competenza dell'autorità giudiziaria. La nomina dei periti non implica – anche in difetto di espressa riserva che però viene quasi sempre fatta – riconoscimento dell’an debeatur da parte dell’assicuratore.


L'obbligazione dell’assicuratore al risarcimento del danno

L'obbligazione dell'assicuratore — e correlativamente il diritto dell'assicurato — al risarcimento del danno è subordinata ai seguenti presupposti
A) Il verificarsi di un danno e precisamente :
a) Il verificarsi dell'evento previsto nel contratto (sinistro) in una ipotesi non esclusa (rischio non provocato) e durante la efficacia del contratto.
b) Il suo verificarsi sulle cose assicurate.
c) L'esistenza al momento del sinistro dell'interesse dell'assicurato sulle cose assicurate.
d) Una differenza tra valore dell'interesse prima e dopo A sinistro, differenza di cui ii sinistro 6 stato cause determinante.

B) L'osservanza da parte dell'assicurato di tutti gli oneri incombenti, e in genere la non esistenza di una causa di decadenza.
Tutti gli elementi (a-d) del fatto costitutivo (a) del suo diritto dovranno essere provati dall'assicurato, i fatti impeditivi o estintivi (b) dall'assicuratore. Verificatosi il presupposto costitutivo (supra, sub a) senza che si sia verificato un fatto impeditivo estintivo (supra, sub b) sorge o, se si vuole, da potenziale diviene effettiva, l'obbligazione dell'assicuratore e correlativamente il diritto dell'assicurato al risarcimento del danno. Tale obbligazione diviene però liquida e — salvo che in polizza non sia previsto un termine — esigibile soltanto dopo l'accertamento del danno (supra, sub b).

L'assicuratore dovrà risarcire il danno effettivo. Nelle assicurazioni terrestri non è ammessa la liquidazione per abbandono.

Spesso le polizze contemplano inoltre una franchigia : entro i limiti della cifra di franchigia il danno non 6 risarcibile ; al di essi e risarcibile solo per l’eccedenza.

L'assicuratore dovrà eseguire la sua prestazione in denaro : potrà adempiere la sua obbligazione dando (eventualmente ricostruendo) una cosa nuova al posto di quella sinistrata soltanto se ciò è espressamente contemplato in polizza. Dal momento in cui la liquidazione è esigibile decorrono gli interessi legali : anche dalla costituzione in more decorrono soltanto gli interessi e non già un diverso risarcimento del danno causato dal ritardo.

L’assicuratore dovrà effettuare la sua prestazione a chi ne ha diritto all'assicurato e non, nella assicurazione per conto altrui né in quella per conto di chi spetta, al contraente.

Nell'assicurazione di cose soggette a privilegio, a pegno, o ipoteca, salvo che la somma dovuta dall'assicuratore venga impiegata a riparare la cosa o il deterioramento della cosa, interviene surrogazione legale reale a favore dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari ai sensi dell'art. 2742.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Massimo M. chiede
lunedì 17/10/2016 - Toscana
“Ho in essere due polizze per incendio e furto stipulate con la stessa compagnia. Questo perché il finanziamento dell'auto prevedeva questa polizza e poi nella polizza RC stipulata separatamente con la stessa compagnia del finanziatore ho lasciato anche l'incendio e furto perché conveniente economicamente. Posso richiedere l'azzeramento della franchigia di € 250 su un danno di € 400 avvalendomi del doppio premio pagato? Grazie”
Consulenza legale i 25/10/2016
La risposta è negativa.
La regola generale è quella per cui, anche se il rischio è il medesimo e per lo stesso bene (è senz’altro possibile, infatti, stipulare più di una polizza in questi casi), va tenuto sempre presente che si tratta di due rapporti contrattuali ben distinti, per cui la franchigia stabilita per uno dei due contratti rimarrà a carico dell’assicurato anche se questi paga un ulteriore premio assicurativo per un diverso contratto.

Tuttavia, pare che l’assicurato abbia diritto ad una riduzione proporzionale del premio assicurativo, in quanto al caso della doppia stipula presso un unico assicuratore - secondo gli studiosi del dritto - si applica l’art. 1909 del cod. civ., per il quale “L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio”.
Gli studiosi ritengono che si tratti di un’ipotesi di mancanza parziale dell’oggetto del contratto e quindi di nullità parziale di quest’ultimo, con riduzione per legge del valore del contratto.

Vale in ogni caso, in materia di assicurazione, il principio indennitario, per il quale l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore non può mai eccedere il valore del danno subito dall’assicurato.

Non c’è purtroppo giurisprudenza specifica sul punto (è numerosa, invece, quella relativa alla stipula di più polizze con diversi assicuratori: ma in tal caso la disciplina è diversa); sull’esistenza, in ogni caso, di una netta distinzione tra i due contratti assicurativi (anche per quel che concerne quindi la “gestione” della franchigia) si segnala questa pronuncia che, benché datata, esprime principi validi ancora oggi: “È ammissibile la stipulazione di più polizze per un identico rischio presso uno stesso assicuratore, dovendosi ravvisare un'ipotesi assimilabile, in via analogica, a quella contemplata dall'art. 1910 c.c. Il ravvisato parallelismo con la norma suddetta consente che l'assicurato, come può simultaneamente esercitare i diritti fondati su vari contratti - ovviamente sinché non abbia ottenuto l'intero indennizzo - così può farne valere anche uno solo. Ne consegue che qualora solo una polizza preveda la clausola compromissoria, ben può l'assicurato adire il giudice ordinario agendo in base ad altra polizza che quella clausola non contempli.” (Pretura Verona, 03/05/1978).