Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11228 del 28 agosto 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che esclude dal novero dei danni indennizzabili una categoria di danni non è idonea ad escludere anche quelli, riconducibili alla categoria del danno indennizzabile, che nello sviluppo della catena causale siano conseguenti al danno escluso. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto compreso nel danno indennizzabile - responsabilità nascente dall'attività di riparazione di navi con esclusione della responsabilità per morte o lesioni - il danno derivante da sosta tecnica in dipendenza del sequestro penale disposto a seguito del decesso, nell'incendio di una nave in riparazione, di numerosi lavoratori).

(massima n. 2)

In materia di fallimento, poiché lo spossessamento colpisce tutto il patrimonio del debitore, comprese le entità prive di autonomia o di valore economico immediato, deve essere acquisito all'attivo del fallimento dell'assicurato il diritto di credito per indennizzo assicurativo, senza che rilevi l'esistenza o meno di una richiesta del danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante o l'accertamento del relativo obbligo; tali circostanze incidono, infatti, sulla liquidità ed esigibilità del credito ma non sulla sua esistenza in quanto la situazione giuridica attiva dell'assicurato sussiste sin dal momento della stipula del contratto di assicurazione; ne consegue che, intervenuto il fallimento, l'assicuratore non può esercitare la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato, incompatibile con le regole del concorso sui beni del danneggiato.

(massima n. 3)

In materia di coassicurazione, la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita l'impresa delegata, quando sia previsto che solo con essa l'assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere l'atto con cui lo stesso assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione anche in riferimento alla quota dell'indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti.

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