Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6116 del 12 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontą delle parti, alla quale dovrą riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrą ritenersi mancante il requisito dell'"in idem placitum consensus", indispensabile per la configurabilitą, sul punto, di un accordo contrattuale.

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