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Articolo 1420 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nullità del contratto plurilaterale

Dispositivo dell'art. 1420 Codice Civile

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1419 c.c.) costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto.

Spiegazione dell'art. 1420 Codice Civile

Nozione del contratto plurilaterale

L'articolo, che non trova riscontro non solo nel codice abrogato, ma neppure nel progetto del 1936, considera la nullità di quel particolare tipo di contratto che, con un'espressione poco perspicua, ma ormai entrata nell'uso comune, viene detto contratto plurilaterale.

Dal contenuto dell'articolo interpretato in relazione alla rubrica, risulta che il contratto plurilaterale sarebbe individuato da queste due note essenziali: a) la presenza di più di due parti; b) il fatto che queste parti perseguono uno scopo comune. Questa concezione del contratto plurilaterale, che ritorna negli articoli 1446, 1459 e 1466 cod. civ., non si armonizza però ne con la concezione del contratto plurilaterale adottata in altra sede dallo stesso codice né con la concezione della dottrina. Nell'art. 1321 cod. civ., il legislatore, prevedendo che entrino a comporre il contratto più di due parti, sembra limitarsi a richiedere solo la prima delle note di cui all'art. 1420 cod. civ.; la dottrina poi trascura, in genere, senza altro questa nota, insegnando che il contratto plurilaterale, di cui esempio classico ed eminente è il contratto di società, presenta come unico ed effettivo connotato il fatto che mediante esso le parti perseguono uno scopo comune, nulla importa i1 fatto che le parti siano due sole o più.

Premesso ciò, è innegabile che in linea teorica è esatta la concezione della dottrina, giacché è illogico pensare che uno stesso contratto, ad esempio il contratto di società, rientri o meno nella figura del contratto plurilaterale a seconda della circostanza, meramente accidentale e secondaria, che i partecipanti siano più di due o due soli. D'altro canto va rilevato che il nostro legislatore, come risulta dalla norma in esame e dalla stessa espressione «plurilaterale», considera essenziale anche la nota della pluralità delle parti, e a questa concezione legislativa l'interprete deve rifarsi.

Effetti della nullità del vincolo di una delle parti

Dato un contratto plurilaterale sorge il problema se sussista una relazione di condizionalità reciproca tra le varie vicende prodotte dal contratto. Il problema è risolto dal legislatore in base al principio generale della conservazione del contratto. La regola è che la nullità del vincolo di una delle parti non importa la nullità dell'intero contratto plurilaterale; l'eccezione, che quindi deve essere provata, è la nullità dell'intero contratto, il che avviene quando la partecipazione della parte il cui vincolo è colpito da nullità deve, secondo le circostanze, ritenersi essenziale. Si può osservare che la nullità di cui all'articolo in esame non è, in sostanza, che un caso particolare di nullità parziale e quindi l'articolo stesso poteva essere omesso, facendosi rientrare la materia sotto la disciplina generale dell'art. 1419 cod. civ. Non si comprende infatti la necessità di una norma speciale: è molto difficile, per non dire impossibile, spiegare in maniera soddisfacente per quale motivo l'artiticolo 1420 cod. civ. diverga, nella formulazione e, in parte, anche nella sostanza, rispetto all'art. 1419 cod. civ. Mentre l'art. 1419 cod. civ. fa riferimento alla volontà ipotetica delle parti, e non pone alcuna restrizione circa gli elementi in base ai quali individuare detta volontà ipotetica, l'art. 1420 c.c. si limita invece a dire che la partecipazione non deve ritenersi essenziale, e specifica che l'indagine circa detta essenzialità deve essere fatta in relazione alle circostanze del contratto. L'unica spiegazione un poco plausibile del fatto che nel1'art. 1421 si prescinde, o, per lo meno, non si tiene conto esclusivamente della volonta ipotetica, può rinvenirsi nel fatto che, data la possibilità che al contratto plurilaterale intervengano numerose parti, ben rara è l'ipotesi che tutte le altre parti non avrebbero voluto il contratto se avessero previsto la nullità del contratto in ordine al vincolo di una di esse, onde si sarebbe posto il delicato problema del criterio da seguire in caso di divergenza delle varie volontà ipotetiche.

E’ da avvertire, da ultimo, che l’art. 1420 prevede solo il caso che la nullità parziale riguardi il vincolo di una delle parti, ma non è dubbio che la stessa norma debba applicarsi in caso di nullità del vincolo di più parti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

280 Nell'art. 298 ho previsto gli effetti della nullità e della annullabilità dei contratti plurilaterali.
Ho tenuto presente lo schema delle norme relative alla inadempienza e alla impossibilità della prestazione: la nullità o l'annullamento di tutto il contratto può pronunciarsi solo se incide sulla posizione di una parte, la cui partecipazione al contratto debba considerarsi essenziale.

Massime relative all'art. 1420 Codice Civile

Cass. civ. n. 6656/2021

L'azione di nullità del regolamento "contrattuale" di condominio è esperibile non già nei confronti dell'amministratore, carente di legittimazione passiva, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti altri, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi, da un punto di vista strutturale, di un contratto plurilaterale avente scopo comune. Ne consegue che la sentenza che dichiari la nullità di clausole dello stesso, accogliendo la domanda proposta nei confronti del solo amministratore, non solo è inidonea a fare stato nei confronti degli altri condomini, ma neppure può essere appellata da uno ovvero alcuni di essi, benché si tratti degli effettivi titolari (dal lato attivo e passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, potendo detto potere processuale essere riconosciuto soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/09/2019).

Cass. civ. n. 21736/2016

L'avallo cambiario rilasciato da una società in accomandita semplice in favore del socio amministratore e di un terzo è nullo, ex art. 2624 c.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 61 del 2002), con riferimento al socio amministratore, ma solo annullabile nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 1395 c.c., per il potenziale conflitto di interessi che si determina in assenza di una specifica autorizzazione da parte della società. Del resto, l'istituto dell'avallo è riconducibile alla categoria della fideiussione, con conseguente applicazione delle relative disposizioni, tra le quali anche quella secondo cui la nullità di un rapporto fideiussorio non si comunica agli altri, non potendo la cofideiussione essere considerata un contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c.

Cass. civ. n. 1866/2015

In tema di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, qualora uno dei promittenti venditori sia stato dichiarato fallito anteriormente alla stipula del preliminare (nella specie, di compravendita immobiliare) la relativa dichiarazione di volontà è invalida, sicché va escluso che l'accordo si sia concluso, ovvero che il promissario acquirente possa agire ex art. 2932 cod. civ. nei confronti dei restanti promittenti, in quanto, in mancanza di prova contraria, le singole manifestazioni di volontà dei contraenti non hanno specifica autonomia perché destinate a fondersi in un'unica dichiarazione negoziale sul presupposto che il bene costituisca un "unicum" inscindibile.

Cass. civ. n. 7872/1994

Nel contratto plurilaterale doveva ritenersi valida ed efficace la clausola con la quale una delle parti presta adesione preventiva alle modifiche che le altre intendessero introdurre nel contesto del contratto, anche se relative non al contenuto tipico di quest'ultimo, ma a distinte pattuizioni accessorie (nella specie, l'accordo compromissorio), rientrando tale facoltà nel potere di disposizione dei propri diritti, con la conseguenza che le modifiche preventivamente consentite vincolano, una volta apportate, anche l'aderente, dovendosi da questi considerare accettate.

Cass. civ. n. 1180/1986

Con riguardo al contratto di compravendita con pluralità di venditori, in qualità di comproprietari del bene oggetto di trasferimento, la nullità del rapporto, attinente ad uno soltanto di detti venditori (nella specie, per minore età), configura nullità parziale regolata dall'art. 1419 c.c. (e pertanto, si estende all'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità), mentre esula dalla disciplina dell'art. 1420 c.c., in tema di nullità del contratto plurilaterale, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui vi siano prestazioni di più soggetti dirette ad uno scopo comune, e non due prestazioni legate da vincolo di sinallagmaticità.

Cass. civ. n. 3572/1972

Ciò che caratterizza contratti plurilaterali non è il numero dei contraenti, superiore a due, ma il fatto che le prestazioni di ciascuno di essi sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, per cui essi si distinguono dai contratti di scambio, nei quali la prestazione di una parte è compiuta esclusivamente nell'interesse dell'altra.

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