Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1446 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Annullabilitā nel contratto plurilaterale

Dispositivo dell'art. 1446 Codice Civile

Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale(1).

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi specifica di annullamento parziale del contratto.

Ratio Legis

La norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

280 Nell'art. 298 ho previsto gli effetti della nullità e della annullabilità dei contratti plurilaterali.
Ho tenuto presente lo schema delle norme relative alla inadempienza e alla impossibilità della prestazione: la nullità o l'annullamento di tutto il contratto può pronunciarsi solo se incide sulla posizione di una parte, la cui partecipazione al contratto debba considerarsi essenziale.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!