Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1100 del 21 marzo 1977

(3 massime)

(massima n. 1)

L'interprete deve ricorrere al criterio ermeneutico integrativo fissato dall'art. 1367 c.c. soltanto quando, esaurita l'interpretazione ricognitiva, rimanga ancora in dubbio, il che non si verifica se alla clausola da interpretare egli abbia già attribuito con certezza un senso determinato, ancorché tale da svelarne il carattere pleonastico.

(massima n. 2)

Poiché l'attuale codice civile (a differenza di quello del 1865) non prevede la possibilità della divisione inter liberos per atto tra vivi, l'attuazione, con donazione effettuata sotto il suo vigore, di una situazione di fatto a quella corrispondente non esprime di per sé in modo univoco dispensa tacita dalla collazione.

(massima n. 3)

Per accertare se in un atto di donazione ricorra la volontà tacita di dispensare dalla collazione si può tener conto, ai sensi dell'art. 1362 c.c., del comportamento complessivo del donante, eventualmente desumibile anche da elementi estrinseci a tale atto.

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