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Articolo 1371 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Regole finali

Dispositivo dell'art. 1371 Codice Civile

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso(1)(2).

Note

(1) Poiché la norma attribuisce al giudice un potere interpretativo, essa ha carattere residuale, cioè si applica solo se nessuno degli altri criteri è utile a chiarire il senso del contratto. La sua applicazione, inoltre, è esclusa in talune ipotesi, ad esempio nei contratti aleatori (v. 1469 c.c.), atteso che in essi le parti sopportano un rischio che non consente l'operare del concetto di equità.
(2) Seguiva un ulteriore comma che è stato abrogato dall'art. 3, D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287, con i riferimenti alle norme corporative in esso contenuti.

Ratio Legis

La norma individua un criterio interpretativo che tende a contemperare l'interesse delle parti: pertanto, se il contratto è a titolo gratuito, deve essere inteso nel senso meno gravoso per colui che riceve già un sacrificio; se a titolo oneroso, poiché entrambe le parti subiscono un sacrificio, è necessario compensare le opposte pretese.

Brocardi

Favor debitoris

Spiegazione dell'art. 1371 Codice Civile

Presupposti per l’applicazione dell’art. 1371

Insiste la ricordata Relazione nel rilevare che l'ipotesi prevista all'art. 1371 è quella del contratto non a significato dubbio, ma a significato oscuro: «non quod duobus aut tribus modis intelligi potest ma «quod nullo modo potest intelligi».

Si noti tuttavia che, se si prescinde da un contrario comando del legislatore, la logica vuole che da un testo assolutamente incomprensibile non si desumano obbligazioni di sorta. Come bene si è avvertito, l'attore deve provare che un contratto si è formato, il giudice non deve metterci nulla di suo, nel dubbio deve escludere che il contratto esista. Ora, a nostro avviso, non è a credersi che l'art. 1371 si sia voluto mettere in contrasto con tale principio; la sua natura interpretativa, le sue regole, circoscritte alla graduazione degli oneri contrattuali, indicano tutto il contrario. Di qui alcune conseguenze:

A) L'art. 1371, in linea generale, deve intendersi nel senso che, prima di tutto, risulti provata la volontà delle parti di obbligarsi reciprocamente, e che l'oscurità concerna soltanto la portata delle contratte obbligazioni; solo in tal caso il giudice non deve negare ad esse né esistenza né efficacia: se invece non è provata la volontà di obbligarsi, l'art. 1371 non può venire in campo e la domanda giudiziale deve essere respinta.
B) Affinché l'art. 1371 si possa applicare, è altresì necessario che l'accertata volontà di obbligarsi lasci scorgere di quali obbligazioni si tratti. Da un documento a metà bruciato, che riveli l'esistenza di una caparra, senza altro indizio sul genere di obbligazione contratta, non si può desumere nulla; risulta bensì dal relitto documentario che una obbligazione vi è stata, ma non si sa quale; l'ipotesi è da equiparare alla mancanza di prova sulla esistenza del contratto. Possiamo dire dunque, affinché l'art. 1371 possa intervenire, che deve risultare una volontà contrattuale specificata; solo da tale premessa è possibile trarre illazioni interpretative sulle prestazioni che ne conseguono, la cui portata rimanga completamente oscura, nonostante i sussidi degli articoli 1362-1370.
C) La specificazione di questa volontà contrattuale deve darci i punti di partenza per le illazioni previste all'art. 1371, sia in diritto, sia in fatto: dobbiamo sapere che si tratta di una vendita e di una vendita del fondo corneliano; se appare la volontà di vendere una determinata casa, senza che si sappia quale essa sia, il giudice non può trasferire questa o quella casa del venditore, altrimenti uscirebbe dalle rotaie della interpretazione, sostituendo la specificazione propria a quella di parte non conosciuta né conoscibile.

In sostanza, poiché l'art. 1371, come si è accennato, pone delle regole per commisurare soltanto gli oneri delle parti, così l'oscurità a cui l'articolo si riferisce, può concernere solamente tali oneri, ferma la prova delle premesse contrattuali da cui essi interpretativamente si desumono.


Natura interpretativa dell’art. 1371 in generale

Allorché il giudice si trova di fronte non ad un contratto specificato, come si è detto, ma ad oneri contrattuali completamente oscuri, nonostante l'applicazione degli articoli 1362-1370, non gli è consentito di ignorarli. Forte è in tal caso la sua tentazione di sostituire senz'altro la volontà propria a quella altrui che non riesce ad individuare, secondo criteri equitativi. Neanche questo non gli è consentito: «Non si è voluto attribuire al giudice un potere generale di revisione dei contratti, né si è voluto introdurre il principio dell'equilibrio contrattuale» così dice la ricordata Relazione. L'opera del giudice deve dunque rimanere interpretativa. Vediamo ora come ciò accada, distintamente per ciascuna delle due regole poste dall'art. 1371.

Secondo la prima regola, per i contratti a titolo gratuito, l'onere deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato; qui vien fatto di ricordare il noto favor debitoris già previsto all'art. #1137# del codice 1865. Conoscendosi l'obbligo, ed ignorandosi quanto esso sia gravoso, l'onere minimo è sicuro, altrimenti l'obbligo non esisterebbe; un onere maggiore, invece, è incerto, e come tale non viene dal giudice addossato al venditore, come non verrebbe addossato giudizialmente a nessuno un dovere, di cui non si fosse conseguita sicuramente la prova. Interpretare un contratto con criteri obbiettivi, (dopo esauriti inutilmente quelli subbiettivi) conduce ad imporne gli oneri, solo nei limiti della prova raggiunta.


La seconda regola posta dall’art. 1371 e l’equo contemperamento degli interessi delle parti

La seconda regola dell'art. 1371 prevede l'ipotesi del contratto oneroso e prescrive di intenderlo in guisa da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti.

Poiché in questo caso sussistono oneri per ambo i contraenti, oneri ugualmente oscuri quanto alla gravità loro, l'equo reciproco contemperamento e quello che il contratto avrebbe dovuto conseguire, se avesse ottimamente adempiuto il compito suo. Non sapendo se ciò si sia verificato, è giusto che lo si presuma; una prepotenza da una parte o dall'altra, di cui nulla consta, non ha titolo per influire sulla decision del giudice: pertanto anche questo criterio ha carattere interpretativo; con l'aiuto di una presunzione razionale, giudice attribuisce al contratto l'esercizio impeccabile della sua funzione. Del resto, lo si noti incidentalmente, lo stesso compito ha il giudice come interprete, di fronte al legislatore: gli attribuisce sempre, in via presuntiva, i migliori propositi, fino a che non è sicuro del contrario.


Portata giuridica dell’art. 1371 e delle regole in esso comprese

Ancorché, in linea di fatto, il giudice possa trarre la soluzione del problema dalla sensibilità propria, certo è che, giuridicamente parlando, deve riferirla all'accordo dei contraenti. Pertanto il suo pronunciato non è mai costitutivo, ciò che ha la sua importanza per la cosa giudicata, come già vedemmo a proposito dell'art. 1366. Anche nel caso nostro i terzi, non tenuti al giudicato, hanno libera la strada ad una interpretazione diversa, la scoperta d'ignorati documenti può anzi raccomandarla. E poiché l'interpretazione in esame riguarda la commisurazione degli oneri e poiché la costituzione di oneri reciproci e di corrispondenti diritti rientra tra le finalità che le parti si proposero nel contrattare, così, ad accentuare i1 carattere interpretativo specifico dell'art. 1371, le regole in esso contenute hanno ricevuto il titolo di regole finali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

218 Una profonda modificazione segna, infine, l'articolo 239 che, sostituendo la regola dell'interpretazione a favore del debitore sancita nell'art. 1137 cod. civ., afferma il criterio dell'interpretazione nel senso che risulta dall'equo contemperamento degli interessi delle parti.
La posizione di questo principio non si deve intendere come rivolta a ravvisare nel negozio contrattuale una comunione di interessi tra le parti. La dottrina giuridica deve continuare a considerare nel contratto il risultato della volontaria composizione di opposti interessi, ma, appunto perché il contratto realizza tale conciliazione, non lo si può intendere nel senso più favorevole ad uno solo dei contraenti, come è previsto nell'art. 1137.
Questa norma di interpretazione non vuole dare al giudice poteri di revisione al fine di un eventuale ripristino di un equilibrio contrattuale che appaia turbato: la sede di essa le esclude un significato del genere. Ma mi è parso che, in caso di assoluta oscurità del contratto, cioè dopo l'inutile applicazione delle altre norme interpretative, fosse necessario lasciare libertà al giudice di intendere la espressione oscura secondo un criterio di equità contrattuale, cioè a dire di proporzione e di reciprocità; il che è importante nei contratti a base di scambio, dove l'equilibrio delle prestazioni è nella volontà della legge e nella natura del singolo rapporto.
Un criterio di interpretazione come quello suggerito nell'art. 239 ha certo maggiori possibilità di attuazione rispetto ai contratti a basi corrispettive; per gli altri vale il considerare che il principio non è se non un richiamo alla buona fede come norma direttiva per l'interpretazione del contratto, di quella buona fede che permea le relazioni delle parti fin dal tempo delle trattative e, concluso il contratto, durante la sua esecuzione.
Aggiungo che la norma proposta non ha alcuna funzione probatoria, cosicché, quando si tratta di determinare effetti che le parti non stabilirono in modo completo, si applicano le conseguenze indicate dai principi circa l'onere della prova.
Il giudice, in sostanza, non può imporre discrezionalmente delle obbligazioni, ma discrezionalmente ne può chiarire l'estensione in relazione alla presunta volontà delle parti di mantenere su basi di equilibrio l'economia del contratto.

Massime relative all'art. 1371 Codice Civile

Cass. civ. n. 14432/2016

In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.

Cass. civ. n. 3099/2005

Anche nell'interpretazione degli atti di ultima volonta' il criterio della minore gravosita' per l'obbligato, e' applicabile solo quando, utilizzati quelli di cui ai precedenti articoli dal 1362 al 1365, la disposizione resti ambigua.

Cass. civ. n. 4373/2002

Nell'interpretazione del testamento non trova applicazione il criterio, valido per i contratti, della minore onerosità per l'obbligato, sancito dall'art. 1371 c.c., non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi tra i soggetti del rapporto successorio.

Cass. civ. n. 74/1995

La disposizione di cui all'art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia.

Cass. civ. n. 1346/1978

Il criterio ermeneutico sussidiario, dettato dall'art. 1371 c.c., sulla interpretazione del contratto oneroso nel senso che realizzi l'equo comportamento degli interessi delle parti, è applicabile esclusivamente con riferimento a prestazioni che traggano origine dal medesimo contratto, e non anche, pertanto, con riguardo a prestazioni previste da contratti distinti, ancorché fra loro collegati.

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