Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5862 del 4 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto verbale costitutivo di una societā di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, č affetto da nullitā, ai sensi dell'art. 2251 c.c., in relazione all'art. 1350 n. 9 c.c. il quale contempla la forma scritta ad substantiam per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullitā non č invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 c.c., al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non č necessaria la forma scritta, in quanto ciō esulerebbe dalla mera interpretazione della volontā delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento.

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